Ancora una pronuncia di merito che ribadisce il concetto, di ordine strettamente civilistico, che la prescrizione decorre dall'anno di riferimento e non dalla dichiarazione dei redditi.
Con un’altra sentenza di merito, la 4395/2021 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro sono stati sanciti, ancora una volta, importanti principi in materia di prescrizione dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi.
Ancora una volta, come in altre curie italiane, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di ribadire, con ampia e esaustiva motivazione e con ampi rimandi, sia alla giurisprudenza di legittimità che alle norme tributarie che, nel caso di lavoratore autonomo, la prescrizione, come da codice civile “inizia a decorrere dal momento in cui la stessa può essere fatta valere”.
Conta quindi l’anno di riferimento della contribuzione dovuta.
A nulla rilevando l’ulteriore termine nel quale, per l’anno di riferimento, viene resa completa la dichiarazione dei redditi, relativa al volume d’affari, essendo la stessa, comunque, anche per la sua natura giuridica, un qualcosa da ricollegare al solo anno di riferimento.
Il tutto, ovviamente, purchè i redditi non siano stati dolosamente occultati.