E' il proprietario dell'immobile alla data della delibera di approvazione dei lavori "straordinari" che deve sostenerne tutti i relativi costi.
In tal senso ha deciso il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 10025/2023.
Giovedi 4 Gennaio 2024 |
Il caso: Con atto di citazione in opposizione a D.I e contestuale chiamata del terzo, Tizio, quale parte opponente, impugnava il provvedimento monitorio emesso dal Tribunale di Napoli con il quale si ingiungeva a il pagamento della somma di euro 6053,83 alla società Delta oltre interessi al tasso legale e oltre le spese e competenze del procedimento monitorio per lavori di straordinaria manutenzione in forza di contratto di appalto con il condominio di cui Tizio è condomino.
Tizio deduceva l'insussistenza della pretesa creditoria per essere diventato proprietario dell'immobile in data 05/07/2013 mentre la delibera assembleare di approvazione dei lavori straordinari era del 10/09/12 e la delibera di ripartizione delle spese dei lavori del 12/03/2013; pertanto chiedeva la chiamata in causa della venditrice dell'unità immobiliare facente parte del Condominio ma proprietaria alla data di approvazione della delibera assembleare inerente i lavori.
Il Tribunale, nel ritenere fondata la domanda, osserva:
a) per giurisprudenza di legittimità costante per gli interventi di natura straordinaria, l'obbligo di partecipazione alle spese condominiali sorge alla data della delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione delle opere; chi è proprietario dell'immobile alla data della delibera di approvazione dei lavori "straordinari" sarà colui che dovrà sostenerne tutti i relativi costi;
b) se successivamente alla delibera che approva la spesa straordinaria l'immobile viene venduto, l'acquirente può quindi pretendere che il venditore sostenga le spese che l'assemblea condominiale (prima della data del perfezionamento della vendita) ha deliberato;
c) al fine di individuare il momento in cui è sorta l'obbligazione di partecipazione a spese condominiali per l'esecuzione di lavori di straordinaria amministrazione sulle parti comuni deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l'esecuzione di tale intervento, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione; è invece irrilevante che i lavori siano stati o meno eseguiti in tutto o in parte o che sia stato approvato lo stato di ripartizione dei lavori;
d) il momento della delibera rileva per regolare l'obbligo di concorrere alle spese nei rapporti interni tra venditore e acquirente, ove questi non abbiano concluso accordi in diverso senso.