Interessi moratori: per la Cassazione sono applicabili a tutte le obbligazioni

Interessi moratori: per la Cassazione sono applicabili a tutte le obbligazioni

La disciplina degli interessi legali è contenuta nell'art. 1284 del Codice civile. Il primo comma fissa il saggio degli interessi nella misura determinata annualmente con decreto ministeriale. In mancanza di diversa pattuizione scritta, gli interessi sono dovuti nella misura così stabilita.

Venerdi 28 Agosto 2026

Il quarto comma della medesima norma — introdotto con la legge 18 giugno 2009, n. 69 e successivamente modificato dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 — ha tuttavia introdotto una significativa deroga a tale regime, stabilendo che "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

La ratio della norma è quella di scoraggiare l'inadempimento e rendere non conveniente il ricorso al processo come strumento per differire l'adempimento a danno del creditore, applicando un tasso di interesse più elevato di quello ordinario a partire dalla proposizione della domanda in giudizio.

Con l’ordinanza n. 23891, pubblicata il 22 luglio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’applicabilità o meno degli interessi moratori di cui al quarto comma dell’art. 1284 Codice Civile alle obbligazioni pecuniarie non derivanti da contratto, quando l’obbligazione azionata in giudizio derivi, come nel caso deciso, da una pretesa restitutoria conseguente alla nullità del contratto.

IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Cassazione traeva origine da un'operazione di investimento realizzata attraverso lo strumento del mandato fiduciario.

Un investitore aveva conferito incarico a una società fiduciaria di gestire il proprio patrimonio.

Incarico nell'ambito del quale la società fiduciaria aveva proceduto — in nome proprio ma per conto del mandante — alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla vita del tipo unit linked con una compagnia assicurativa di diritto irlandese.

Il contratto prevedeva l'investimento dei premi in quote di fondi, con un'esposizione integrale al rischio di mercato a carico dell'investitore.

A seguito della significativa perdita di valore dell'investimento, l’investitore agiva in giudizio — senza la mediazione della società fiduciaria — per sentir dichiarare la nullità del contratto d'investimento per violazione dell'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), in ragione della mancata preventiva stipulazione del contratto-quadro, richiesto dalla norma a pena di nullità per i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi d'investimento.

Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento della domanda attorea.

Il Tribunale dichiarava la nullità del contratto e condannava la compagnia alla restituzione del capitale investito.

Nel giudizio di gravame avverso la decisione, proposto dalla compagnia assicurativa, l’originario attore proponeva appello incidentale condizionato, chiedendo che la società appellante fosse condannata al pagamento degli interessi di mora al tasso maggiorato previsto dall’art. 1284, quarto comma, del Codice Civile

La Corte d’appello rigettava l’appello principale ed accoglieva l’appello incidentale.

I giudici di secondo grado ritenevano che la sentenza del Tribunale doveva interpretarsi nel senso che la condanna della convenuta faceva riferimento agli interessi maggiorati di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c. e non agli ordinari interessi legali.

Pertanto la compagnia assicurativa, rimasta soccombente, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, tra i motivi del gravame, l'erronea applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., stante la natura restitutoria (e non negoziale) dell'obbligazione posta a fondamento della domanda, derivante dalla dichiarazione di nullità contrattuale.

La ricorrente sosteneva che il comma 4 dell'art. 1284 c.c. non potesse trovare applicazione nell'ipotesi di restituzione dei premi conseguente alla declaratoria di nullità, trattandosi di obbligazione restitutoria avente fonte nella legge (artt. 2033 ss. c.c.) e non in un contratto tra le parti. La norma secondo la ricorrente era applicabile esclusivamente ai crediti di fonte contrattuale.

La tesi della corrente era, in sostanza, che l’ambito applicativo del quarto comma dell’art. 1284 c.c. dovesse essere confinato ai crediti di fonte contrattuale, con esclusione delle obbligazioni restitutorie e, più in generale, delle obbligazioni non scaturenti da contratto.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato rigettato dalla Cassazione la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 1284, quarto comma, c.c. si applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte dell'obbligazione dedotta in giudizio".

La Cassazione ha escluso che l’applicazione del tasso previsto dall’art. 1284, quarto comma, c.c. possa essere limitata: alle sole obbligazioni contrattuali; alle sole obbligazioni di valuta e alle sole obbligazioni liquide o di pronta liquidazione.

La disposizione viene invece letta come riferita, dal momento della domanda, a qualsiasi pretesa giudiziale che abbia ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, senza che rilevino né la fonte dell’obbligazione né la sua tradizionale qualificazione dogmatica.

Nel decidere gli Ermellini hanno dato atto dell’esistenza sul punto di un contrasto nella giurisprudenza della Cassazione.

Secondo un primo indirizzo, l’art. 1284, quarto comma, del Codice Civile potrebbe applicarsi soltanto alle obbligazioni di valuta e, per di più, solo se scaturenti da un contratto;

Un altro indirizzo, più ampio ma pur sempre limitativo, che ne ammette l’operatività rispetto a obbligazioni sorte da qualunque fonte, purché liquide o di pronta liquidazione;

E, infine, un terzo indirizzo, di segno maggiormente estensivo, secondo cui la disposizione troverebbe applicazione rispetto a qualunque obbligazione da adempiersi mediante il pagamento di una somma di denaro, a prescindere dalla fonte e dalla natura della stessa.

I primi due orientamenti sono stati ritenuti dalla Cassazione non condivisibili in quanto facilmente superabili, escludendo pertanto, la necessità di sottoporre la questione all’esame delle Sezioni Unite.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di legittimità la disposizione di cui all’art. 1284, quarto comma, del Codice civile, deve essere letta nel senso che, dal momento della domanda, trova applicazione il saggio di interessi ivi previsto in tutte le ipotesi in cui il giudizio abbia ad oggetto una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, senza che rilevi la specifica fonte dell’obbligazione azionata.

Ne consegue che l’ambito applicativo della disposizione non può essere confinato né alle sole obbligazioni contrattuali, né alle sole obbligazioni di valuta, né ancora alle sole obbligazioni liquide o di pronta liquidazione.

La conclusione del Cassazione è dunque formulata in termini inequivoci: l’art. 1284, quarto comma, Codice Civile, si applica a qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte dell’obbligazione dedotta in giudizio.

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