Aumentano del 2,6% gli importi per il risarcimento del danno biologico di lieve entità.
| Giovedi 27 Agosto 2026 |
Con il decreto 20/07/2026, pubbliato sulla G.U. n. 173 del 28/07/2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adeguato gli importi relativi al risarcimento del danno biologico per lesioni micropermanenti (fino a 9 punti di invalidità) sulla base della variazione annuale dell'indice Istat registrata ad aprile 2026 che risulta essere pari al 2,6%.
Il punto base per l'invalidità passa da € 963,40 a € 988,45 ed il risarcimento per un giorno di inabilità temporanea assoluta sale da € 56,18 a € 57,64.
In seguito all'adeguamento degli importi, abbiamo aggiornato sia l'applicazione per il calcolo del danno biologico di lieve entità che la tabella interattiva dove è possibile consultare anche i valori degli anni precedenti.
L'adeguamento degli importi decorre dal mese di Aprile 2026 e resterà in vigore fino al prossimo decreto.
Nota sulla Tabella Unica Nazionale (TUN).
L’aumento del valore del punto base per le lesioni di lieve entità non comporta automaticamente l’aggiornamento degli importi della TUN.
Il punto base è infatti solo uno dei parametri utilizzati per la sua determinazione, mentre gli importi della TUN devono essere aggiornati con uno specifico decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, peraltro, tiene conto anche dei coefficienti per età determinati sulla base del saggio di interesse legale vigente.
Ad esempio, nel 2025 il punto base per il danno biologico è stato adeguato a luglio, mentre la TUN è stata aggiornata soltanto a dicembre, con decorrenza da aprile 2025, tramite apposito decreto.
Di seguito il testo del decreto di aggiornamento del danno biologico:
DECRETO 20 luglio 2026
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - Anno 2026.
IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private (di seguito codice);
Visto l'art. 139, comma 5, del codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2025;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 22 maggio 2026;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025, applicando la maggiorazione del 2,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2026;
Decreta:
Art. 1 1.
A decorrere dal mese di aprile 2026, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 18 luglio 2025, sono aggiornati nelle seguenti misure:
a) novecentottantotto euro e quarantacinque centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
b) cinquantasette euro e sessantaquattro centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,20 luglio 2026
Il Ministro: Urso