Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/02/2020, ha lasciato inalterato il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali, che pertanto risulta pari allo 0%.
Ricordiamo che al tasso di riferimento va aggiunta la maggiorazione dell' 8%, come previsto dall’ art. 2 del DLGS 192/2012, maggiorazione che si applica per le transazioni commerciali concluse a partire dal 1° gennaio 2013, come stabilito dall'art. 3, comma 1 del citato DLGS, mentre per quelle concluse prima di tale data la maggiorazione scende al 7%.
Pertanto gli interessi moratori complessivi restano confermati all'8% anche per il primo semestre 2020.
Per consultare i tassi di mora dei semestri precedenti e le relative maggiorazioni di legge è disponibile la tabella storica che riporta tutti i valori a partire dal 1° luglio 2012.
Infine, abbiamo aggiornato la nostra applicazione di calcolo degli interessi di mora, che, ricordiamo, applica la corretta maggiorazione sulla base della data di decorrenza.
Di seguito il testo del comunicato pubblicato in Gazzetta:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
(20A00913) (GU Serie Generale n.36 del 13-02-2020)
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e), del comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2020 il tasso di riferimento e' pari allo 0 per cento.