Il fallimento in estensione di una “super società di fatto” fra società a responsabilità limitata

Il fallimento in estensione di una “super società di fatto” fra società a responsabilità limitata

Tribunale di Rieti – Sentenza n. 3/2019 del 7.08.2019 – giudice est. dott.ssa Roberta Della Fina - Rif. Normativi: art. 147 co. 5 R. D. n. 267 del 16 marzo 1942 – 2297 c.c.– 2497 c.c.

Lunedi 17 Febbraio 2020

L’art. 147, L. Fall., comma 5, trova applicazione anche alle ipotesi di estensione del fallimento di una società di capitali ad altre società di capitali che, con la prima, abbiano dato vita ad una società di fatto, a nulla rilevando, peraltro, la circostanza che non sia intervenuta la deliberazione di cui all’articolo 2361 comma 2 c. c. e da parte dell’organo amministrativo. All’accertamento della esistenza di una società di fatto insolvente della quale uno o più soci siano costituiti da società a responsabilità limitata, consegue il fallimento in estensione di queste ultime “quali socie occulte” della super società di fatto, e consegue ex lege (art. 147, comma 1 l.f. ) il loro fallimento senza necessità dell’accertamento sulla loro specifica insolvenza”. Ai fini dell’applicazione dell’art. 147 co 5 l.f. l’esistenza di una super società di fatto costituita da società di capitali a responsabilità limitata può essere desunta dalla esistenza di indici costituiti dal patrimonio e dall’attività comune, dalla partecipazione ai profitti e delle perdite dei soggetti interessati e dal vincolo di collaborazione tra i soci, la cui prova può essere fornita anche mediante il ricorso a presunzioni. Messaggio =

Con la Sentenza n. 03/2019 il Tribunale di Rieti ha ribadito l’applicabilità della previsione normativa di cui all’art. 147 co 5 l. f. anche alla ipotesi di estensione del fallimento di una società di capitali ad altre società che con la prima abbiano dato vita ad una super società di fatto.  In presenza di indici sintomatici, individuabili anche in via presuntiva, che palesano una commistione gestoria e patrimoniale (sussumibile nell’art. 2497 c. c. ) deve ritenersi configurata la struttura (di fatto art. 2297 c. c.) della società composta dal gruppo e conseguentemente risulta integrata l’ipotesi dell’art. 147 co 5 l. f. per addivenire alla declaratoria di estensione del fallimento.

Il caso al vaglio del Giudice Reatino.

Il Tribunale di Rieti, a fronte della istanza presentata dal curatore del fallimento di una s.r.l. ha dichiarato il fallimento, in estensione , di ulteriori tre società a responsabilità limitata, che nel corso della loro attività imprenditoriale avevano operato sinergicamente con la società fallita, perseguendo uno scopo imprenditoriale comune e con unità di mezzi, tale da ritenere che fra loro si sia costituita una “super società di fatto”.

Muovendo dalla pacifica applicabilità dell’art. 147 co 5 l.f. al caso di specie il Giudice reatino perviene alla declaratoria di fallimento in estensione dei soci occulti, rigettando le eccezioni di inammissibilità della domanda proposte dalle società convenute e valorizzando una pluralità di indici sintomatici che palesano l’esistenza di un occulto sodalizio sociale perviene alla loro declaratoria di fallimenti. Sul punto la pronuncia in esame afferma che:  << … devono preliminarmente rigettarsi le eccezioni dedotte dalle parti resistenti in ordine all’ammissibilità della domanda ex art. 147 l. f. anche all’ipotesi di estensione del fallimento di una società di capitali ad altre società di capitali che, con la prima, abbiamo dato vita ad una c. d. società di fatto (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 10507  del 20/05/2016 : “l’art. 147, comma 5, l. fall. trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù della sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. super società di fatto) non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento”) a nulla rilevando, peraltro, la circostanza che nel caso concreto non sia intervenuta la delibera di cui all’articolo 2361 comma 2 c. c.  da parte dell’organo amministrativo >>.

La tesi viene sostenuta con argomento a fortiori tratto dalla Sentenza n. 255/2017 della Corte Costituzionale che il Giudicante di prime cure utilizza per sgombrare il campo dalle eccezioni sollevate dalle convenute e affrontare nel merito la questione della configurabilità della società di fatto i cui soci sono suscettibili di essere sottoposti a fallimento per espressa previsione dell’art. 147 co 5 l. f. L’esistenza di una attività comune, di un vincolo sociale di collaborazione, di una stabile condivisione del patrimonio e ripartizione del rischio imprenditoriale fra i soci occulti emerge nelle pagine della sentenza attraverso una puntuale disamina di dati di fatto; degli elementi di prova ricavati in via presuntiva e delle testimonianze che lasciano affiorare il tessuto strutturale della super società di fatto.

Si legge infatti nelle motivazioni che : << … nel caso di specie, l’esistenza di un’attività comune, di un vincolo di collaborazione, di un patrimonio comune e della conseguente condivisione dell’alea imprenditoriale tra le singole società della super società di fatto emerge da una pluralità di indici: in primo luogo risulta incontestata l’appartenenza dei soci delle singole società e dei legali rappresentanti delle stesse ad un unico gruppo familiare… tali società operano infatti nel medesimo settore merceologico, presentano oggetto sociale sostanzialmente sovrapponibile… avevano una propria sede legale del medesimo immobile … si trovavano di fatto coinvolte nella realizzazione degli obiettivi imprenditoriale >>.

Alla valutazione di tali “indici sintomatici” il Tribunale affianca la valutazione di circostanze << minori >> ma significative  che, ad avviso del giudicante reatino, costituiscono << manifestazione all’esterno dell’affectio societatis>>: quali l’utilizzo di account  di posta elettronica di impianti, di mezzi e del personale dipendente .

La pronuncia in esame, che si allinea al prevalente panorama interpretativo inaugurato dalla S. C. e recentemente confermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 155/2017, fornisce agli interpreti un criterio ermeneutico per individuarne gli elementi caratterizzanti della super società di fatto che si palesa attraverso il puntuale esame di indici presuntivi a fronte dei quali l’estensione del fallimento ai soci occulti consegue ex lege a prescindere dalla loro insolvenza.Per effetto di tali rilievi il Tribunale ha dichiarato il fallimento in estensione di tre società a responsabilità limitata che operavano sul mercato come un unico imprenditore occulto.

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