Inps: istruzioni per la presentazione delle domande relative al Reddito di libertà

Inps: istruzioni per la presentazione delle domande relative al Reddito di libertà

Il Reddito di Libertà “è destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia”. 

Venerdi 19 Novembre 2021

A completamento delle informazioni fornite dall'articolo pubblicato in data 30.07.2021, a cui è possibile accedere dal seguente link, va resa nota la pubblicazione della circolare n. 166 , dell'8 novembre scorso, con la quale l'Inps ha esplicitato le modalità di inoltro della domanda del reddito di libertà per le donne vittime di violenza, oltre ai requisiti per poterne usufruire.

Ricordiamo che i beneficiari della misura sono:

  • le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie;

  • le cittadine di Stato extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno.

Alle cittadine italiane sono equiparate le donne straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria, cioè lo status riconosciuto a coloro i quali, pur non potendo dimostrare una persecuzione personale – secondo quanto prescrive la Convenzione di Ginevra – rischiano di subire un danno grave nella eventualità del rientro nel proprio paese d'origine 1.

La misura è finalizzata a sostenere le spese per:

  • assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale;

  • assicurare il percorso scolastico e formativo dei figli minori.

Per agevolare la presentazione telematica della relativa domanda all'Inps, è stata predisposta un'apposita piattaforma di collegamento con tutti i comuni italiani che consentirà, attraverso l'operatore comunale, la presentazione dell'istanza da parte dell'interessata, la quale potrà presentare la domanda “direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del comune competente per residenza”, si legge nella circolare.

Per la regolare trasmissione della domanda, è necessaria la compilazione di tutti i campi richiesti dalla procedura telematica, compresi i riferimenti riguardanti le dichiarazioni necessarie per l'ammissione al beneficio, vale a dire l'attestazione delle condizioni di bisogno ordinario o straordinario e urgente rilasciate dal servizio professionale di riferimento territoriale oltre alla dichiarazione attestante il percorso di emancipazione e di autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.

Per l'erogazione del contributo, dovranno essere inserite le modalità di pagamento prescelte, selezionandole dall'apposito menu a tendina. All' atto di acquisizione della domanda, verranno svolti in automatico i controlli sulla correttezza dei dati inseriti, consentendo, in caso di esito positivo, l'invio e la registrazione della domanda sul sistema informativo Inps.

All'esito della trasmissione della domanda, il sistema procederà alla verifica della capienza del budget a disposizione e della titolarità dello strumento di pagamento indicato. Sarà lo stesso operatore comunale a produrre in stampa la copia della domanda recante l'esito dell'istruttoria. Copia della comunicazione sarà, altresì, inviata all'indirizzo mail o al numero di cellulare indicato al momento di presentazione della domanda da parte dell'interessata.

Il contributo, di 400,00 euro mensili, è esente dall'imposta IRPEF, ai sensi dell'art. 34, comma terzo, del d.P.R. n. 601/1973, perchè erogato da Ente pubblico a titolo assistenziale ed è compatibile con gli altri strumenti di sostegno al reddito, come quello di cittadinanza o gli altri sussidi economici, a sostegno del reddito, come il Rem, la Naspi, la Cassa integrazione guadagni.

Al raggiungimento del limite di budget concesso a ciascuna Regione o Provincia autonoma, in base al numero di donne residenti, con età compresa tra i 18 e i 67 anni, non sarà consentito l'accoglimento di nuove domande, a meno che non vi sia un incremento delle risorse proprie da parte degli enti citati, nel qual caso, la somma destinanta all'incremento deve essere versata direttamente all'Inps.

Considerata l'insufficienza della somma messa a disposizione (che complessivamente è di 3 milioni di euro), in grado di coprire un numero esiguo di richieste, l'auspicio è che ogni singola Regione stanzi, con cadenza annuale, e di concerto con i centri antiviolenza presenti sul territorio, una somma adeguata, in grado di rispondere alle richieste delle interessate e garantire il badget affinchè tutte le domande aventi i requisiti richiesti, vengano accolte.

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Nota:

1 Art. 2, lett. g) D.lgs n. 251/2007.

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