Infortunio scolastico e responsabilità del Ministero ex art. 2048 c.c.

Infortunio scolastico e responsabilità del Ministero ex art. 2048 c.c.

La prova liberatoria richiesta dall'art. 2048 c.c non si esaurisce nella dimostrazione di non essere stati in grado di intervenire sulla specifica azione dannosa, ma richiede la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni di pericolo.

Martedi 5 Maggio 2026

IL CASO

Nel corso di una sommossa studentesca organizzata al fine di creare disordini a scuola, alcuni studenti prelevano un estintore e cospargono di schiuma uno dei corridoi dell’istituto scolastico. Uno studente sedicenne esce dalla propria aula per recarsi presso la palestra dell’istituto ma, mentre percorre il corridoio reso scivoloso dalla schiuma dell’estintore, viene spinto alle spalle da alcuni studenti, i quali, facendolo cadere a terra, gli causano ferite lacero contuse al mento e fratture da trauma ai denti.

L’Amministrazione convenuta, costituitasi in giudizio, non fornisce la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto, in particolare:

  • dell’adozione di alcuna misura organizzativa e disciplinare idonea a prevenire e contenere un evento tutt’altro che imprevedibile, quale una sommossa studentesca;

  • della presenza di personale docente con il compito di sorvegliare il trasferimento degli alunni dall’aula alla palestra in un contesto di disordini conclamati.

Dalla consultazione del registro di classe emerge infatti che gli alunni si erano recati in palestra per lo svolgimento di un’assemblea autoconvocata, la quale, ad avviso del Decidente, se da un canto non prova in via diretta una sommossa in atto, d’altro canto consente di inferire l’esistenza di un moto di agitazione o protesta, nel contesto del quale gli studenti dell’istituto hanno violato le normali regole organizzative e disciplinari proprie dell’attività scolastica.

E lo stesso dato cronologico corrobora tale assunto: gli alunni si sono recati in palestra alle ore 9:10, malgrado la lezione di educazione fisica iniziasse alle 10:00; sicché si ricava ragionevolmente l’esistenza di condotte ribelli che avrebbero imposto già allora l’adozione di misure preventive idonee a evitare l’insorgenza di situazioni potenzialmente dannose per gli studenti, essendo prevedibile che la giornata scolastica avrebbe avuto corso in modo divergente dall’ordinario.

Dalle risultanze documentali del registro di classe emerge inoltre che i minori non erano accompagnati in quanto, in termini letterali, risulta che gli alunni “si presentano” in palestra, non che ivi vennero condotti dalla professoressa di educazione fisica.

Ne deriva l’applicazione della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2048 c.c., stante la prevedibilità e dunque la prevenibilità del fatto dannoso cagionato all’attore: la prima, poiché, a seguito della sommossa (già in atto da circa mezz’ora) e dunque a seguito della condotta animosa posta in essere da alcuni alunni riottosi all’ordine ed indisciplinati, i docenti avrebbero dovuto prevedere la possibilità che altri alunni (non partecipanti alla rivolta, come l’attore) potessero rimanere feriti; la seconda, in quanto, l’adozione immediata di regole disciplinari avrebbe evitato il verificarsi della serie causale che ha cagionato l’evento lesivo (ovvero il prelevamento dell’estintore, lo spargimento della schiuma, lo spintone dato all’attore, e la caduta dello stesso sul pavimento).

LA DECISIONE

Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa Intini, in forza della responsabilità aggravata ex art. 2048 c.c. (che pone in capo ai precettori una presunzione di culpa in vigilando per i danni cagionati a terzi - incluso un altro allievo- dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza) accoglie la domanda risarcitoria attorea.

Precisa in punto di diritto che mentre sul danneggiato grava l’onere di allegare e provare che il fatto dannoso si è verificato nel tempo in cui questi si trova sotto la vigilanza dell’insegnante, spetta, invece, al Ministero fornire la prova positiva dell’intervento correttivo o repressivo dell’insegnante posto in essere dopo l’inizio della serie causale sfociata nel danno, ovvero dell’adozione di tutte le misure disciplinari od organizzative idonee a evitare l’insorgenza del pericolo che, sul piano deterministico, ha preceduto la detta serie causale.

E la prova liberatoria richiesta dalla norma in commento non si esaurisce nella dimostrazione di non essere stati in grado di intervenire sulla specifica azione dannosa, ma richiede la dimostrazione "di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni di pericolo" (cfr. Cass. Civ., Sez. 6, N. 32727 del 12-12-2019). Il Ministero, pertanto, avrebbe dovuto provare l’adozione da parte della scuola di ogni misura necessaria per mantenere la disciplina tra gli allievi e per evitare la produzione di eventi dannosi per quest’ultimi, circostanza già esclusa dal fatto che alcun professore era presente al momento in cui si verificò l’infortunio dello studente.

Presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’alunno, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo è, quindi, la circostanza che il minore sia stato affidato all’Istituto scolastico, anche se l'incidente avviene fuori dall'orario delle lezioni, ciò in quanto tale responsabilità persiste fin dal momento dell'ingresso degli alunni e per tutto il tempo in cui si trovino legittimamente nei locali scolastici (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III,30/07/2024, n. 21368). Quella del Ministero è un’ipotesi di responsabilità indiretta per fatto altrui, che trova il proprio fondamento nella colpa nell’educazione di chi ha commesso l’illecito (cd. culpa in educando) nonché nell’omissione dell’obbligo di vigilanza gravante ex art. 2048 c.c. sugli insegnanti, durante il tempo in cui i discenti sono sottoposti alla sorveglianza del docente ed al loro controllo.

Si segnala infine, nella materia de qua, l’importante intervento nomofilattico del Supremo Collegio che, con sentenza a Sezioni Unite del 27 giugno 2002 n. 9346, ha composto un precedente contrasto in materia di responsabilità dell’Istituto scolastico statuendo, per l’appunto, che, nel caso di danno causato dal fatto illecito di un allievo nei confronti di terzi, trova applicazione la presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall' art. 2048 c.c

Avv.ti Bonanno Feldmann, Grisafi e D'Amico

Allegato:

Tribunale Catania sentenza 1702 2026

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi