Con l'ordinanza 20790/2024, pubblicata il 25 luglio scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinché possa configurarsi la responsabilità della scuola in caso di infortunio subito da uno studente nel corso di una lezioni di educazione fisica.
Martedi 6 Agosto 2024 |
IL CASO: Una ex studentessa conveniva in giudizio un istituto scolastico e il Ministero dell’Istruzione e dell’Università della Ricerca al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un infortunio occorso durante una lezione di educazione fisica.
A fondamento della domanda, l'attrice sosteneva che, su istruzione degli insegnanti presenti, nel corso di un esercizio di educazione fisica consistente nel giocare a rugby con i compagni di scuola in un cortile interno della palestra a seguito di una colluttazione con la squadra avversaria, che cercava di sottrarle la palla di mano, veniva strattonata cadendo rovinosamente all’indietro e sbattendo la nuca contro il pavimento in cemento.
Secondo l’attrice, era configurabile la responsabilità dell’istituto scolastico ai sensi degli artt. 1218 e 2048 cod. civ., in quanto i docenti, durante l’orario scolastico, avevano permesso agli alunni di fare un gioco intrinsecamente pericoloso in un ambiente assolutamente inadatto, dal pavimento in cemento, senza prendere le dovute precauzioni.
La domanda dell’attrice veniva rigettata dal Tribunale. La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello.
L’attrice, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo fra i motivi la “violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2048 cod. civ., per insussistenza della prova liberatoria”, per aver la Corte di Appello omesso di considerare che l’attività svolta, proposta come un semplice gioco ovvero come un’esercitazione curriculare nell’ambito del programma di educazione fisica finalizzata ad avvicinare gli studenti alla pratica del rugby, in realtà portava con sé tutti i rischi connessi a tale sport, rispetto ai quali non erano state adottate le necessarie cautele e misure, tenuto conto del contesto, della minore età e dell’indole degli allievi.
LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha dato torto all’originaria attrice rigettando il ricorso da quest’ultima proposto.
Gli Ermellini hanno richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità della responsabilità della scuola ai sensi dell'art. 2048 c.c., in caso di infortunio sportivo subito da uno studente nel corso di una gara svoltasi all’interno della struttura scolastica nell’ora di educazione fisica, è necessario:
a) che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso;
b) che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
Ne consegue che, hanno concluso i giudici di legittimità, grava sullo studente l'onere di provare l'illecito commesso da un altro studente, mentre spetta alla scuola dimostrare l'inevitabilità del danno, nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto.