Alunna scivola sul pavimento bagnato: responsabilità contrattuale della scuola

Alunna scivola sul pavimento bagnato: responsabilità contrattuale della scuola

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3695 del 25/02/2016 ravvisa la responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante nell'ipotesi di infortunio di una alunna all'interno della palestra annessa alla scuola.

Lunedi 21 Marzo 2016

Il caso: i genitori di una minore nella qualità di esercenti la potestà genitoriale convenivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla figlia, allora tredicenne, in conseguenza dell'infortunio a lei occorso alla fine dell'ora di educazione fisica presso la Scuola media a cui era iscritta: in particolare, la minore, mentre si trovava negli spogliatoi dei locali adibiti a palestra per cambiarsi era scivolata a causa del pavimento bagnato sbattendo la bocca, riportando postumi invalidanti permanenti del 2%, per la rottura di un elemento dentale.

Il Ministero di costituiva contestando la domanda attorea, e sostenendo che nel caso di specie a) non vi era stata alcuna violazione dei doveri di sorveglianza, non esercitabili in forma continuativa perchè la caduta della ragazzina era avvenuta nei servizi igienici; b) la circostanza che il pavimento fosse bagnato poteva al più configurare la violazione di obblighi custodia della cosa, imputabili al Comune proprietario dell'edificio in cui si svolgevano le attività ginniche; c) infine, il pavimento dei servizi era bagnato non per incuria dell'ente gestore, ma perchè la minore aveva causato la scivolosità del pavimento bagnandolo durante le sue abluzioni.

Sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello rigettavano la domanda attorea, ritenendo assente il rapporto causale tra l'evento e la condotta del personale scolastico, che non aveva potuto evitare la caduta della studentessa determinata da accidentalità fortuita.

I genitori dell'alunna propongono ricorso per Cassazione, lamentando la erroneità della sentenza della Corte territoriale laddove aveva attribuito all'attore l'onere di indicare le idonee misure che il personale scolastico avrebbe dovuto assumere, in ottemperanza al proprio obbligo di custodia, al fine di evitare l'evento occorso.

La Corte di Cassazione accoglieva l''impugnazione rilevando che:

  1. E' principio consolidato che, in caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'Istituto scolastico e dell'insegnante ha natura contrattuale: per l'Istituto, l'accoglimento della domanda di iscrizione determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; per l'insegnante, tra questi e l'allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona;

  2. Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime probatorio di cui all'art. 1218 c.c, per cui, mentre il danneggiato deve provare esclusivamente che l'evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sulla scuola incombe l'onere di dimostrare che l' evento è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante.

  3. Pertanto il danneggiato non deve allegare le modalità del comportamento inadempiente o indicare la condotta più idonea a prevenire o limitare la probabilità del sinistro, (diversa da quella concretamente posta in essere dal personale insegnante) mentre, al contrario, incombe sulla scuola anche l'obbligo di vigilare sull'idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato;

  4. nel caso di specie, il danno alla minore è derivato da uno stato pericoloso del locale di pertinenza durante lo svolgimento dell'attività scolastica (pavimento dello spogliatoio reso scivoloso dall'acqua) circostanza che la stessa Corte di appello ha ritenuto "non solo prevedibile, ma frequentissima in qualsiasi spogliatoio con annessi locali di pulizia", in tal modo escludendo l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento;

  5. Nessun rilievo ha la circostanza che la palestra fosse ubicata in un centro polisportivo gestito da altri enti, in quanto è pacifico che anche il detentore è custode, salvo che provi l'assoluta mancanza di potere di ingerenza o di intervento sul bene che, per anomalia estrinseca, è divenuto dannoso.

Sulla scorta di tali considerazioni, la sentenza di merito viene cassata con rinvio.

Testo integrale della sentenza n. 3695


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