Si segnala la sentenza n. 1376/2016 del Giudice di Pace di Milano depositata in cancelleria l'11/02/2016 in tema di contravvenzioni e di vincolo della “continuazione”, che si caratterizza per porsi in contrasto con l'orientamento della Corte di Cassazione in materia.
Un avvocato propone opposizione a quattro verbali di accertamento elevati dal Comune di Milano per violazione dell'art. 7 comma 14 del CdS per aver circolato in una zona a traffico limitato, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente motivava la propria opposizione rilevando che le suddette quattro multe erano state elevate a distanza di pochissimi minuti l'una dalle altre, nello stesso luogo e nello stesso giorno, e pertanto si era in presenza della medesima infrazione; si costituiva il Comune di Milano chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace accoglie parzialmente il ricorso, osservando che nel caso di due o più infrazioni uguali, commesse a pochi minuti di distanza, le stesse possono ritenersi come facenti parte di una “condotta unitaria” e, come tali, sanzionabili secondo il principio della continuazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha commesso la stessa infrazione nel giro di pochi minuti, e quindi il Giudice di Pace adito decide di confermare il primo verbale e annullare i successivi.
Come evidenziato, tale pronuncia si pone in netto contrasto con quanto asserito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26434/2014 che prevede che “l'art. 81 c.p., non è applicabile analogicamente in materia di sanzioni amministrative, sia perchè la L. n. 689/1981 menzionato art. 8, al comma 2, prevede una simile disciplina solo per le suddette violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l'intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi), sia perchè la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere estese agli illeciti amministrativi". (v.d anche Cass. 5252/2011).