Con ordinanza del 6 dicembre 2017 il Tribunale di Reggio Emilia si pronuncia in merito al “quando” deve essere presentata l'istanza di liquidazione del compenso del legale della parte ammessa la patrocinio a spese dello Stato.
Venerdi 29 Dicembre 2017 |
Il caso: l'avvocato V.B., nell'ambito di un giudizio di separazione personale ove difendeva una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, presentava l'istanza di liquidazione del compenso, ritualmente corredata da tutti i necessari documenti, dopo il deposito della sentenza che definiva il giudizio; il Collegio però dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza, in quanto depositata dopo il termine posto dall'articolo 83 comma 3 bis D.P.R. n. 115/2002 e cioè dopo la "pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".
Per il Collegio, infatti, la modifica normativa aveva inciso sulla natura del decreto di liquidazione, trasformandolo in atto endoprocessuale, con la conseguenza che il Collegio stesso, dopo la definizione del giudizio, aveva perso la potestas iudicandi e non poteva più provvedere sulla richiesta di liquidazione; rimaneva comunque ferma la possibilità per il legale di ottenere dal Ministero della Giustizia il pagamento del compenso, facendo ricorso: a) ad un giudizio ordinario; b) ad un giudizio sommario; c) alla procedura monitoria.
L'avvocato propone quindi reclamo avverso il provvedimento del Collegio nelle forme del giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc, come stabilito dagli artt. 84 e 170 del D.P.R. 115/2002.
Il Tribunale di Reggio Emilia preliminarmente ricorda che in relazione all'art. 83 cit. si sono formati due diversi indirizzi giurisprudenziali:
1) secondo una prima tesi, l'art. 83 cit. preclude al giudice che abbia già pronunziato il provvedimento che ha definito la fase od il grado del processo in relazione al quale la parte era stata ammessa al patrocinio, l'emissione del decreto di pagamento dei compensi e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa a tale beneficio, essendo ciò una conseguenza della perdita da parte del giudice della necessaria potestas decidendi;
2) una seconda tesi, invece, ritiene che la norma non abbia introdotto un termine di decadenza per il difensore, né un termine invalicabile per il giudice: la disposizione quindi deve essere considerata meramente indicativa del termine preferibile per la pronuncia, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, ma non prevede sanzioni in caso di sua violazione.
Il Tribunale adito, nell'aderire alla seconda tesi, evidenzia che:
- l'art. 83 comma 3 bis non ha introdotto un onere per il difensore della parte ammessa al patrocinio erariale di depositare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase, a pena di inammissibilità o di decadenza;
- tali conseguenze non sono espressamente previste, risultando quindi palese la differenza rispetto all'istanza di liquidazione del compenso per l'ausiliario del giudice, per la quale l'art. 71 dello stesso DPR dispone che vada presentata "a pena di decadenza" entro il termine di cento giorni dal compimento delle operazioni;
- non può operarsi una applicazione analogica di quest'ultima previsione, atteso che la stessa, prevedendo una ipotesi di decadenza, va interpretata restrittivamente in ragione del disposto di cui all'articolo 14 disp. prel. c.c. e stante il pacifico principio della tassatività delle decadenze;
- in mancanza dell'espressa menzione di conseguenze processuali, deve ritenersi che, con la norma sopra citata, il legislatore abbia semplicemente inteso raccomandare la liquidazione del compenso, al fine di accelerare le procedure di erogazione a favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
- peraltro l'unico interesse tutelato dalla norma non può che essere quello del difensore ad una possibile maggiore celerità nella liquidazione, ciò che rende incongrua la sanzione della decadenza nel caso di mancato esercizio della possibilità di ottenere una tale tempestiva liquidazione.
Conclusione del Tribunale adito: il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può domandare la liquidazione della parcella al giudice del procedimento, anche dopo la definizione dello stesso.