Tribunale di Reggio Emilia Sez. II Ordinanza del 06/12/2017

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Venerdi 29 Dicembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4151/2016

tra

B.V. (avv. B.V.)

ATTORE

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C/O AVVOCATURA DELLO STATO (avv. AVVOCATURA DELLO STATO)

CONVENUTO

Oggi, 06/12/2017, innanzi al Giudice dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi

per l'attore l'avv. Federica Taddei per avv. B.V., mentre nessuno compare per il convenuto.

L'avv. Taddei discute la causa con il Giudice e sui riporta al proprio ricorso.

Il Giudice

pronuncia la presente

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

Il Giudice,

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

- rilevato che, l'avvocato V.B., nell'ambito di un giudizio di separazione personale, ha difeso una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con apposita delibera del COA di Reggio Emilia. Solo dopo la definizione del giudizio con sentenza depositata il 4/5/2016, il 23/6/2016 l'avvocato ha depositato l'istanza di liquidazione del compenso, ritualmente corredata da tutti i necessari documenti; ma il Collegio, con decreto del 27/6/2016, ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza, in quanto depositata dopo il termine posto dall'articolo 83 comma 3 bis D.P.R. n. 115 del 2002, e cioè dopo la "pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

In particolare, il Collegio ha evidenziato che la modifica normativa ha inciso sulla natura del decreto di liquidazione, trasformandolo in atto endoprocessuale, con la conseguenza che il Collegio stesso, dopo la definizione del giudizio, ha perso la potestas iudicandi e non può più provvedere sulla richiesta di liquidazione, ferma restando la possibilità del legale di fare ricorso ad un giudizio ordinario, ad un giudizio sommario ovvero alla procedura monitoria, per ottenere dal Ministero della Giustizia il pagamento del compenso.

Averso il provvedimento del Collegio, l'avvocato B. propone reclamo, ritualmente agendo con il procedimento sommario ricognizione ex art. 702 bis c.p.c., ai sensi degli articoli 84 e 170 D.P.R. n. 115 del 2002. ...

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