Gratuito patrocinio: quale giudice è competente a liquidare le spese del giudizio di Cassazione?

Gratuito patrocinio: quale giudice è competente a liquidare le spese del giudizio di Cassazione?
Martedi 13 Febbraio 2018

Con l’ordinanza n. 1844/2018, pubblicata il 25 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione relativa al Giudice competente per la liquidazione dei compensi del legale che ha assistito innanzi alla Corte di Cassazione una parte ammessa al patrocinio dello Stato, affermando che la richiesta va depositata al Giudice del rinvio in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione e al Giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile nell’ipotesi di rigetto.

IL CASO: Nell’ambito del giudizio per Cassazione promosso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva riformato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo, il legale della parte opponente depositava istanza per la liquidazione degli onorari e le spese effettuate in favore della parte da questi rappresentata che era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’istanza di liquidazione delle spese sulla scorta delle seguenti osservazioni:

  1. L’articolo 15 quattuordicies della la legge n. 217 del 1990, inserito dalla L. n. 134 del 2001, art. 13, recante in rubrica "liquidazione dei compensi al difensore ed al consulente tecnico" (disposizioni interamente abrogate, ad effetto dall'1.7.2002, dal D.Lgs. n. 113 del 2002, art. 299) ha disciplinato - in via generale (e quindi anche con riguardo al gratuito patrocinio per le opposizioni ad espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8) - il procedimento di liquidazione ed ha ragionevolmente previsto che, mentre alla liquidazione debba provvedere con decreto motivato I'autorità giudiziaria che ha proceduto, al termine di ciascuna fase o grado di merito, per il giudizio di Cassazione spetta al il giudice del rinvio, ovvero, a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato;

  2. La ragionevolezza della previsione di "delega" al giudice a quo (quello di rinvio, in caso di annullamento, o quello autore della sentenza impugnata, in caso di rigetto del ricorso) trova preciso conforto nel fatto che avverso il decreto di liquidazione è rettamente ammessa opposizione (art. 15 quattuordecies, commi 5-6-7) nelle forme della L. n. 794 del 1942 innanzi a Tribunale o Corte di Appello, opposizione, pertanto, impensabile avverso liquidazioni operate - per il relativo giudizio - dalla Corte di Cassazione;

  3. Con l’entrata in vigore dei testi unici sulle spese di giustizia (nn. 113- 114- 115 del 30.5.2002), in linea generale è stata disciplinata la liquidazione negli artt. 82-83-84-170 del testo legislativo (n. 113) e si p statuito all'art. 142 del medesimo decreto che, con riguardo alle liquidazioni di onorari a difensori e compensi ad ausiliari nei processi di opposizione ad espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, la liquidazione venga operata dal magistrato nei modi di cui agli artt. 82 ed 83 e, salva l'opposizione di cui all'articolo 84;

  4. nell'art. 82 (relativo alla liquidazione degli onorari) non è riproposta la menzionata "ragionevole" previsione della competenza a liquidare il dovuto per il giudizio di cassazione già introdotta dalla L. n. 134 del 2001,art. 15 quattuordecies, mentre nell’articolo 83, relativo alla liquidazione delle spettanze dovute all'ausiliario o CTP, la previsione è formulata;

  5. poiché al risultato di una interpretazione ragionevole e costituzionalmente corretta è ben possibile pervenire, attraverso una lettura unitaria degli artt. 82 ed 83 e ravvisando nella descritta previsione il frutto di un errore di collocazione intervenuto nella scomposizione della norma unica che il T.U. ha inteso riproporre, ne consegue che per la liquidazione degli onorari al difensore della parte ammessa a gratuito patrocinio, maturati nel giudizio di Cassazione, è onere dell'interessato proporre l'istanza al giudice del rinvio, ovvero, al giudice la cui pronunzia è medio tempore divenuta irrevocabile e che avverso la decisione è ammessa l'opposizione nelle forme dell'art. 170.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1844 del 25/01/2018

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