Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1844 del 25/01/2018

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1844 del 25/01/2018
Martedi 13 Febbraio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere -

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 25990 - 2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio STUDIO GREZ & ASSOCIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato ADRIANO CASELLATO;

- ricorrente -

contro

CASE & CO DI V.P.L.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1310/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Collegio:

a) Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. Scalisi A. ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso infondato perchè la censura si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

b) Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta che:

M.M. con ricorso del 5 novembre del 2016 ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 1310 del 2016 con la quale la Corte di Appello di Milano riformava la sentenza n. 16456 del 2013 del Tribunale di Milano, che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto da Case & Co di V.L. affermando che la mediazione era stata per intero svolta da un addetto dell'Agenzia Immobiliare, che non risultava iscritto all'albo dei mediatori e, dunque, non poteva essere riconosciuto alcun diritto alla provvigione.

Secondo la Corte di Appello di Milano, al contrario, l'attività di mediazione sarebbe stata svolta da un agente dell'Agenzia Immobiliare, regolarmente iscritto all'albo dei mediatori. ...

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