La IV Sezione Penale della Cassazione nella sentenza n. 20842 del 15 maggio 2019 chiarisce i termini e le condizioni di reddito per poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato.
Lunedi 20 Maggio 2019 |
Il caso: D.V. Ricorre in Cassazione per chiedere l'annullamento, avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Vercelli con cui è stata disposta l'immediata revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, motivata dal fatto che l'Agenzia delle Entrate aveva accertato che il padre dell'odierno ricorrente, con lui convivente in base alle risultanze anagrafiche, nella propria dichiarazione dei redditi indicava come familiare a carico il figlio D., beneficiando delle relative detrazioni.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 76, commi 2 e 4, d.P.R. n. 115/2002,:
1) il comma 4 prevede che nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, si tiene conto del solo reddito personale;
- nel caso in esame infatti il procedimento penale da cui ha avuto origine l'applicazione della misura di sicurezza nei confronti di D.V. è scaturito da una denuncia presentata dai genitori dello stesso a seguito del quale il padre ha assunto la qualità di persona offesa.
2) quanto all'art. 2, nel decreto il giudice ha affermato che, pur in presenza di un'effettiva e protratta mancanza di coabitazione, la convivenza non può essere esclusa dalla risultanza anagrafica della composizione del nucleo familiare e dal godimento, da parte del padre, dei benefici fiscali derivanti dalla predetta convivenza anagrafica;
tale affermazione contrasta il recente orientamento di legittimità che invita a tenere in maggiore considerazione il dato materiale della coabitazione, nel senso di effettiva convivenza.
La Corte, nel ritenere fondato il ricorso, ribadisce il principio per cui “Nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può tenersi conto del reddito prodotto dal familiare convivente quando quest'ultimo è persona offesa del reato per il quale si procede”.
- nel caso de quo, ricorre il suddetto presupposto, poiché il padre convivente, produttore del reddito, é persona offesa almeno in taluni dei reati che vedono imputato l'odierno ricorrente.
tale profilo, in nulla considerato nell'impugnato provvedimento, vale ad assorbire l'ulteriore questione - pure di pregnante rilievo - relativa al perdurare del rapporto di convivenza in una situazione di ricovero del ricorrente presso struttura psichiatrica da oltre due anni.
Esito: annullamento del decreto impugnato