Invalido il verbale di contravvenzione se la violazione è rilevata da un autovelox dolosamente occultato.
Lunedi 20 Maggio 2019 |
1. Se l’autovelox e’ nascosto...
Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità (c.d. autovelox) devono essere necessariamente visibili: diversamente la relativa multa è nulla!
Ai fini della validità del verbale di accertamento, infatti, è necessaria la presenza non solo della segnaletica di preavviso, con il classico ammonimento “Attenzione: controllo elettronico della velocità” ma occorre, altresì, che la pattuglia in servizio posizioni il rilevatore in maniera visibile, di talché il conducente di turno abbia la possibilità di rallentare ed evitare la sanzione.
La Corte di Cassazione [i] chiamata a pronunciarsi in merito alla necessaria visibilità delle postazioni di controllo della velocità, ha di recente accolto il ricorso presentato da un’automobilista avverso una sentenza di secondo grado emessa dal Tribunale di Livorno, che lo vedeva soccombente su tale punto.
Il Giudice di merito, in linea con una corrente giurisprudenziale sfavorevole all’ utente della strada [ii], ribadiva, infatti, il principio secondo il quale, ai fini della legittimità degli accertamenti alle violazioni dell’art. 142 co. 9 C.d.S. (Superamento dei limiti di velocità), è necessaria la sola presenza della segnaletica di preavviso e non anche la chiara visibilità dell’apparecchio o degli agenti.
Diverso è stato, invece, l’orientamento seguito dagli Ermellini i quali, facendo chiarezza su tale controversa questione, hanno chiarito che la pronuncia del Tribunale di Livorno, si pone in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 142 co. 6 bis C.d.S, il quale specifica che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”.
Per l’effetto, la visibilità dell’autovelox è condizione di legittimità dell’accertamento e la mancata ottemperanza a tale precetto determina la nullità della sanzione. Invero, il principio di trasparenza, così come introdotto dalla L. n. 241/1990, costituisce regola di condotta dell’azione della pubblica amministrazione ed impone, alla stessa, di operare secondo correttezza ed imparzialità. Alla luce di tale principio, è certamente da censurare l’operato degli agenti che occultano dolosamente il rilevatore di velocità, posizionandolo, ad esempio, dietro un cespuglio o al termine di una fila di alberi, così da sorprendere l’automobilista in transito.
La Direttiva Minniti del 21 luglio 2017 [iii]sulla prevenzione e contrasto ai comportamenti che sono causa di incidenti stradali, chiarisce che ai fini della visibilità di autovelox posizionati in luoghi dove solitamente non vengono effettuati controlli, valgono le seguenti prescrizioni:
1. Gli autovelox posizionati dall’agente accertatore devono essere resi visibili grazie alla presenza di personale in uniforme;
2. E’ necessario l’utilizzo di un segnale di indicazione riportante il simbolo dell’organo operante da apporre nelle immediate vicinanze della postazione;
3. Nel verbale di inizio attività deve essere dato conto sia della posizione del segnale di presegnalazione che della postazione. In alternativa le predette informazioni possono essere inserite nel verbale di contestazione della violazione.
Se consideri ingiusta la multa che ti è stata notificata, proprio in seguito a quanto rilevato da un autovelox opportunamente occultato, puoi proporre ricorso davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro i seguenti termini:
- 30 giorni dalla notifica del verbale se risiedi in Italia;
- 60 giorni, se risiedi all’estero.
L’onere di provare la condotta non corretta degli agenti accertatori è, naturalmente, a carico del ricorrente. Sarà dunque conveniente, ai fini del buon esito della procedura, far leva sul posizionamento della postazione di controllo rispetto al cartello di presegnalazione e depositare rilievi fotografici, dai quali il Giudice possa riscontrare la presenza di ostacoli alla normale visibilità.
Per depositare il ricorso è dovuto un contributo unificato di € 43,00 , se la sanzione non supera € 1.033,00; in alternativa è possibile, nel termine di 60 giorni dalla notifica, presentare ricorso presso il Prefetto competente per territorio. In tal caso nessun contributo è dovuto ma se l’opposizione non è accolta, la sanzione raddoppia!
[i] Cass. Civ. sent. n. 6407 del 05/03/2019
[ii] Cass. Civ. ord. n. 7478/2018 del 26/03/2018
[iii] Direttiva 21 luglio 2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3
Corte di Cassazione|Sezione 6 2|Civile|Ordinanza 5 marzo 2019 n. 6407