Corte di Cassazione Sezione 6 2 Civile Ordinanza 5 marzo 2019 n. 6407

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Lunedi 20 Maggio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente

Dott. FEDERICO Guido - rel. Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1246-2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI LIVORNO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 575/2017 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

RITENUTO IN FATTO

1 Il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 575/2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto la legittimazione attiva del ricorrente, (OMISSIS) all'opposizione al verbale, emesso in data 04.02.2016 dalla polizia Stradale di Livorno, per violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 9, rigettando nel merito la dedotta opposizione.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che il cartello che segnalava la presenza di un'apparecchiatura di rilevamento di velocita' era posto a distanza regolamentare mentre non era richiesta la "chiara visibilita'" dell'apparecchio e degli agenti accertatori.

2 Contro tale sentenza ricorre con due motivi (OMISSIS).

La Prefettura di Livorno non ha svolto nel presente giudizio attivita' difensiva.

Il relatore ha proposto l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui, fermo restando che il cartello di preavviso di rilevamento velocita' era presente e posto a distanza regolamentare, mentre non era richiesta la "chiara visibilita'" dell'apparecchio ovvero degli agenti.

Il motivo di ricorso e' fondato.

La sentenza impugnata, deve ritenersi in contrasto con l'articolo 142 C.d.S., comma 6 bis, in quanto afferma il principio secondo cui non e' richiesta, ai fini della legittimita' dell'accertamento, la visibilita' dello strumento di rilevazione. ...

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