Gratuito patrocinio e legittimazione attiva per i provvedimenti di revoca o rigetto

Gratuito patrocinio e legittimazione attiva per i provvedimenti di revoca o rigetto
Giovedi 20 Settembre 2018

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21997/2018 chiarisce a chi spetti la legittimazione attiva a proporre opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del patrocinio a spese dello Stato.

Il caso: Il Presidente del Tribunale di Catanzaro, decidendo con ordinanza sull'opposizione formulata dall'avv. P.M.in proprio avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato adottato nei confronti di M.M. (difesa nel procedimento dal medesimo avvocato), la dichiarava inammissibile per carenza di legittimazione.

L'avv. P.M. ricorre in Cassazione deducendo violazione del diritto di difesa in relazione all'art. 24 Cost. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 93 del d.P.R. n. 112/2002 (redime n. 115/2002), sul presupposto che — diversamente da quanto statuito all'esito dell'opposizione — avrebbe dovuto riconoscersi, anche in relazione al procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarità di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all'imputato, a favore del difensore, esercitabile anche in sede di reclamo ai sensi dell'art. 99, comma 1°, cit. d.P.R. n. 115/2002 e di presentazione di ricorso per cassazione nei riguardi dell'ordinanza di reiezione del reclamo stesso.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, in punto di legittimazione attiva precisa quanto segue:

  • il Tribunale di Catanzaro aveva revocato l'ammissione di M.M. — rappresentata e difesa dal ricorrente Avv. P.M.— al patrocinio dello Stato in apposito giudizio civile risarcitorio, dichiarando, conseguentemente, inammissibile la richiesta di liquidazione del compenso al difensore;

  • il giudice investito dell'opposizione ha dichiarato legittimamente l'inammissibilità del ricorso siccome proposto direttamente ed in via esclusiva dallo stesso difensore, da considerarsi sprovvisto della relativa legittimazione "ad opponendum";

  • infatti, in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;

  • in tali casi, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato;

  • nel caso di specie l'opposizione proposta al Presidente del Tribunale di Catanzaro concerneva il decreto di revoca della pregressa ammissione al gratuito patrocinio (da cui era conseguita, come effetto automatico e privo di autonomia decisoria, l'inammissibilità della richiesta di liquidazione del compenso al difensore) e pertanto correttamente l'opposizione proposta direttamente ed esclusivamente dal legale è stata dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione;

  • in conclusione, una volta intervenuta la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio del g.p.- che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa -, è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perché esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.21997/2018

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