A quali condizioni il lavoratore in malattia può svolgere altro lavoro?

A cura della Redazione.
A quali condizioni il lavoratore in malattia può svolgere altro lavoro?

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21517/2018, si pronuncia in merito alla possibilità per il lavoratore in malattia di svolgere altra attività lavorativa, ricorrendo determinate condizioni.

Giovedi 20 Settembre 2018

Il caso: D. veniva destituito dal lavoro secondo la previsione di cui al R.D. n. 148 del 1931 sulla base di una contestazione disciplinare avente ad oggetto il fatto che il medesimo, durante un periodo di infortunio, aveva svolto, senza autorizzazione aziendale, altra attività lavorativa, pregiudicando e ritardando la guarigione.

Il Tribunale adito accoglieva il ricorso del lavoratore, dichiarava la nullità della sanzione della destituzione allo stesso comminata e disponeva la reintegra nel posto di lavoro con il pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra.

La Corte d'appello respingeva il gravame proposto dal datore di lavoro, ritenendo, sulla base della disposta c.t.u., che l'attività svolta dal D. durante il periodo di infortunio ed in particolare i compiti dal medesimo svolti - come descritti in due relazioni di una società di investigazione privata e confermati dall'istruttoria svolta - non potessero in alcun modo aver ritardato la guarigione ovvero avuto alcun ruolo di aggravante rispetto alla patologia di cui all'infortunio.

La società propone ricorso per Cassazione, deducendo, tra i vari motivi:

a) la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., in quanto la Corte territoriale aveva aderito apoditticamente alle conclusioni del c.t.u. senza vagliare le incongruenze e senza tener conto delle osservazioni critiche di parte appellante;

b)  omessa pronuncia su un motivo di gravame e nullità della sentenza, in quanto la Corte territoriale, tra l'altro, non aveva preso in considerazione la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi di diligenza e fedeltà sotto il profilo dello svolgimento di altra attività lavorativa, senza autorizzazione, quale circostanza idonea a far presumere una fraudolenta simulazione della malattia stessa; e, in ogni caso, la Corte medesima non aveva tenuto conto che il solo aver svolto altra attività in costanza di malattia integrava una violazione dei doveri contrattualmente previsti, avendo il dipendente l'obbligo di fornire la prestazione.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, in merito alle doglianze sopra evidenziate chiarisce quanto segue:

A)il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”;

B) per quanto riguarda il secondo motivo di gravame, la Corte richiama il principio per cuila malattia per infortunio di per sè non esclude la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, a condizione che ciò non determini ritardo nella guarigione o aggravamento, situazione questa che la Corte territoriale ha ritenuto nella specie non integrata”;

- già in precedenza la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il lavoratore, al quale sia contestato in sede disciplinare di avere svolto un altro lavoro durante un'assenza per malattia, ha l'onere di dimostrare la compatibilità dell'attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche, restando, peraltro, le relative valutazioni riservate al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto ma in concreto” ( Cass. 15 gennaio 2016, n. 586).

Allegato:

Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 21517 del 31/08/2018

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