Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti per l’ammissibilita’

Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti per l’ammissibilita’

Con l’ordinanza n. 21941/2018, pubblicata il 10 settembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai requisiti necessari che deve contenere, ai fini dell’ammissibilità, l’eccezione di incompetenza territoriale derogabile nelle cause in materia obbligazioni dove la parte convenuta è una persona fisica.

Venerdi 21 Settembre 2018

I Giudici di Piazza Cavour, con la suddetta decisione, hanno evidenziato la necessità che nel formulare l’eccezione la parte interessata deve contestare tutti i fori concorrenti, pena l’inammissibilità.

IL CASO: Nell’ambito di un giudizio relativo alla richiesta di risarcimento danni derivanti da un incidente stradale, la Compagnia di Assicurazioni eccepiva l’incompetenza territoriale del giudice adito. L’eccezione veniva rigettata in primo grado dal Giudice di Pace, mentre veniva accolta in sede di appello dal Tribunale, il quale la riteneva ammissibile in quanto riferita a tutti i fori concorrenti di cui agli articoli 18,19 e 20 c.p.c.

Pertanto, l’originaria attrice proponeva regolamento di competenza con il quale, evidenziava che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Compagnia di Assicurazioni era incompleta in quanto quest’ultima non aveva contestato, ex art. 18 c.p.c., l’esistenza del foro del domicilio del convenuto e non aveva provato quanto dichiarato in relazione ai criteri di cui all’articolo 19 c.p.c.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con la decisione in commento, ha evidenziato che:

  1. La completezza dell’eccezione di incompetenza territoriale è requisito di ammissibilità della stessa. Quindi l’eventuale incompletezza può essere rilevata anche d’ufficio dalla stessa Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza ( conf. Cass. 22510/2016, 26094/2014, 5725/2013);

  2. Nel caso in cui nelle controversie in materia di obbligazioni venga convenuta una persona fisica, la contestazione della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento (oltre che ai foro speciali concorrenti, di cui all’articolo 20 del codice di procedura civile) ad entrambi i fori generali di cui all’articolo 18 c.p.c. Quindi, sia con riferimento alla residenza sia con riferimento al domicilio, in quanto quest’ultimo ha consistenza di criterio di collegamento autonomo rispetto a quello della residenza.

Poichè, nel caso esaminato, la Compagnia di Assicurazioni relativamente al foro generale delle persone fisiche ha contestato la sussistenza del foro del Giudice adito solo con riferimento alla “residenza” della convenuta e non anche al suo “domicilio”, gli Ermellini hanno accolto il ricorso per regolamento di competenza, ritenendo inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata in quanto incompleta e quindi come non proposta.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 21941 del 10/09/2018

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