La responsabilita’ civile e penale dei precettori e degli educatori

La responsabilita’ civile e penale dei precettori e degli educatori

Con l'ordinanza n. 14216 del 4 Giugno 2018 la Cassazione afferma che:per liberarsi dalla presunzione di cui all'art. 2048 c.c. il precettore o maestro d'arte deve provare che nè lui, nè alcun altro precettore "diligente" ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, nella medesima situazione, avrebbe potuto evitare il danno”.

Venerdi 21 Settembre 2018

Art. 2048 c.c. “Il padre e la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”  

Chi sono i precettori?Ai sensi dell'art. 2048, secondo comma, cod. civ., va qualificato precettore il soggetto al quale l'allievo è affidato per ragioni di educazione ed istruzione, sia nell'ambito di una struttura scolastica (come avviene per i maestri), sia in virtù di un autonomo rapporto privato (quale è quello che intercorre con un institore), sempre che l'affidamento, se pur limitato ad alcune ore del giorno o della settimana, assuma carattere continuativo e non sia, quindi, meramente saltuario. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, la quale aveva escluso che potesse essere qualificato tale il soggetto, non dipendente dell'istituto scolastico, occasionalmente intervenuto, in rappresentanza del CONI, alla premiazione delle gare ginniche di fine anno degli alunni di una scuola elementare, nel corso delle quali uno degli scolari era stato ferito da un sasso scagliato da un compagno)” Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11241 del 18/07/2003.   Si possono ritenere precettori tutto il personale docente (anche i bidelli a cui vengono momentaneamente affidati gli alunni), i catechisti, i conducenti di autobus, i volontari dei centri estivi e delle parrocchie, gli istruttori di scuola guida. Dunque ai sensi dell’art. 2048 c.c. i volontari delle cooperative sociali e dei centri estivi-dopo scuola che hanno a che fare con minori sono considerati precettori.  

I precettori sono titolari dell’obbligo di vigilanza, il quale serve a prevenire: 1 La commissione di fatti illeciti da parte dei minori 2 La commissione di fatti illeciti a danno dei minori.   I precettori non sono più titolari dell’obbligo di vigilanza quando il minore viene “consegnato” ad un’altra persona anch’essa titolare dell’obbligo di vigilanza. Ad esempio quando un volontario consegna nelle mani del genitore il minore a lui affidato.    

1)  FATTI ILLECITI COMMESSI DA MINORI  

1.1. RESPONSABILITA’ PENALE  Se il minore, sottoposto alla vigilanza del precettore, commette un fatto illecito, non sarà penalmente responsabile il sorvegliante in quanto la responsabilità penale è personale, come da dettato costituzionale.       

1.2. RESPONSABILITA’ CIVILE  I precettori rispondono del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi commesso nel tempo in cui questi sono sottoposti alla loro vigilanza. E’ contro gli stessi, pertanto, che i danneggiati dal fatto illecito dei soggetti vigilati, possono agire per ottenere il risarcimento del danno patito. Si realizza una sorta di presunzione di responsabilità che comporta un’inversione dell’onere della prova: non è il danneggiato a dover provare il danno, ma è il precettore a dover provare di non aver potuto impedire il fatto per liberarsi dalla responsabilità (es. un malore impedisce al soggetto tenuto alla vigilanza di impedire il fatto illecito). “In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, il superamento della presunzione di responsabilità gravante, ex art. 2048 c.c., sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, postula la dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di quella serie, commisurate all'età ed al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto, dovendo la sorveglianza dei minori essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età, sicché, con riguardo ad uno stato dei luoghi connotato dalla presenza di un manufatto in grado di ostacolare la piena e totale visibilità dello spazio da controllare, non costituiscono idonee misure organizzative la mera presenza delle insegnanti "in loco", se non disposte in prossimità del manufatto stesso, e l'avere le medesime impartito agli alunni la generica raccomandazione "di non correre troppo durante la ricreazione" senza l'adozione di interventi correttivi immediati, diretti a prevenire e ad evitare il verificarsi di eventi dannosi”. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016.  

2)  FATTI ILLECITI COMMESSI A DANNO DI MINORI  

1.1.RESPONSABILITA’ PENALE  L’art. 2048 cc, riconoscendo un obbligo di vigilanza in capo ai precettori ed agli educatori, riconosce che gli stessi occupano una posizione di garanzia ex art. 40.2 c.p. rispetto ai minori vigilati. Questa disposizione normativa prevede una clausola in virtù della quale deve essere punito chi non impedisce un evento dannoso che ha l’obbligo giuridico di impedire (equivalenza tra cagionare e non impedire). Di conseguenza, il precettore e l’educatore, avendo un obbligo giuridico sancito direttamente dal codice civile, rispondono penalmente quando terzi cagionano un danno al minore sorvegliato sempreché potessero materialmente compiere l’azione doverosa diretta ad evitare l’evento (es. se il precettore è svenuto quando il fatto dannoso viene compiuto, non è responsabile perché non aveva il potere materiale di attivarsi per evitare l’evento) e sempreché l’evento dannoso sia conseguenza dell’omissione (se l’azione doverosa fosse stata compiuta, l’evento non si sarebbe verificato). 

1.2. RESPONSABILITA’ CIVILE Ex art. 2043 cc, chi compie un fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, è tenuto a risarcire il danno. Questo significa che la persona responsabile del danno a carico del minore, dovrà risarcirlo per il danno subito.  

1.3. Consiglio ai soggetti che svolgono attività ricreative con minori di munirsi di idonea copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Terzi al fine di essere garantiti e manlevati almeno economicamente, dalle richieste risarcitorie per i danni riportati dai minori.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 14216 del 04/06/2018

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