Decreto ingiuntivo, Condominio e soggetto legittimato a proporre opposizione.

Decreto ingiuntivo, Condominio e soggetto legittimato a proporre opposizione.
Lunedi 24 Settembre 2018

Un creditore di un condominio notifica un decreto ingiuntivo a quest’ultimo presso un condomino che viene qualificato dal notificante semplicemente quale domiciliatario. Il condomino destinatario della notifica può proporre opposizione avverso il suddetto decreto?

Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Roma con sentenza depositata il 4 settembre scorso, fornendo risposta negativa.

IL CASO: Una società non avendo ottenuto  il saldo di quanto ad essa spettante per prestazioni di servizi svolte in favore di un condominio,  richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di quest’ultimo.

Il decreto veniva notificato in forma esecutiva unitamente all’atto di precetto. La notifica veniva eseguita nei confronti del condominio con consegna dell’atto ad  un condomino, qualificato dal creditore solo come domiciliatario. Quest’ultimo proponeva opposizione, sia avverso il decreto ingiuntivo sia avverso l’atto di precetto, eccependo, fra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, l’omessa, irregolare o inefficace notifica effettuata presso un soggetto ed un luogo estraneo all’amministratore del condominio e l’illegittimita’ della notifica anche come singolo condomino.

LA DECISIONE:  Con la sentenza in commento, il Tribunale capitolino ha dichiarato inammissibili le opposizioni, ritenendo che il condomino opponente era privo della legittimazione attiva a proporre le suddette impugnazioni ed osservato che:

  1. Come statuito dalla dominante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere parti colui il quale ha ottenuto l’ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta (Cass. Ordinanza n. 15567 del 13/06/2018; Cass. 18.4.2004 n. 16069). Ciò in quanto l’opposizione non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase, del tutto eventuale, del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore;

  2. "la notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l'opposizione, quando sulla base del decreto ingiuntivo non sia ravvisabile un pregiudizio del terzo tale da far sorgere un suo interesse giuridico all'opposizione" (così Cass 16/04/1983 n. 2637).

  3. Nel caso di specie, non può trovare applicazione il principio secondo il quale essendo il Condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta rispetto a quella dei suoi partecipanti, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario non priverebbe i singoli condomini di agire per tutelare i diritti connessi alla loro partecipazione, perché tale principio trova amplia applicazione solo in materia di controversie aventi ad oggetto azioni reali, che possono incidere sul diritto pro-quota che compete a ciascun condomino sulle parti comuni o su quello esclusivo sulla singola unità immobiliare, ma, al contrario, non può trovare applicazione nelle controversie, aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune (cfr. ancora Cass. Ordinanza n. 15567 del 13/06/2018).

Allegato:

Tribunale di Roma sentenza del 4 settembre 2018

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