Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 21517 del 31/08/2018

Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 21517 del 31/08/2018
Giovedi 20 Settembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente -

Dott. CURCIO Laura - Consigliere -

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -

Dott. DE GREGORIO Federico - Consigliere -

Dott. MAROTTA Caterina - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3831-2014 proposto da:

TRIESTE TRASPORTI S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FERRI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANNI SADAR, CRISTINA DA ROS;

- ricorrente -

contro

D.M., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRA MARIN, FABIO PETRACCI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 255/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 5/8/2013 R.G.N.257/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9/5/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il rigetto;

udito l'Avvocato GIANCARLO FERRI;

udito l'avvocato FABIO PETRACCI.

Svolgimento del processo

1.1. Con sentenza n. 255/2013 la Corte di appello di Trieste respingeva l'impugnazione proposta dalla Trieste Trasporti S.p.A. nei confronti di D.M. e per l'effetto confermava la decisione del locale Tribunale n. 321/2010 che aveva accolto il ricorso del lavoratore, dichiarato la nullità della sanzione della destituzione allo stesso comminata, disposto la reintegra nel posto di lavoro con il pagamento della retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra nonchè dichiarato la nullità della sanzione della sospensione preventiva dal 22/9/2008 al 15/1/2009 con condanna della società al pagamento delle differenze rispetto all'assegno alimentare percepito in detto periodo di sospensione. ...

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