L’avvento nel 1989 della Riforma del Codice di Rito segnò un passaggio epocale del Processo che divenne, da quel modello fino ad allora utilizzato nelle Aule di Giustizia, a quello che, nelle intenzioni del Legislatore, avrebbe dovuto velocizzare i tempi della Giustizia con la introduzione della c.d. “Cross Examination”, importata in Italia ma di origine statunitense, che impegnava le Parti (Avvocati e PM) ad un sereno confronto alla ricerca della verità processuale e sostanziale dinanzi ad un Giudice terzo, arbitro della decisione.
| Mercoledi 21 Gennaio 2026 |
L’esperienza di applicazione del nuovo codice ha spento, negli anni successivi, ogni speranza di ottenere quella Giustizia che consentisse all’imputato, ma ancor più alle Vittime del Reato, di vedere riconosciuta, al primo, la propria innocenza e, all’altra, le proprie ragioni lese ed una equa riparazione per i danni sofferti.
L’introduzione nel 1999 della Riforma dell’art 111 della Carta Costituzionale fu salutata come l’avvio di un “Giusto Processo”, in linea con i dettami europei.
Ben presto la Classe Forense si rese conto che anche tali speranze rimanevano lettera morta stante la ferma opposizione dei Magistrati alla introduzione della c.d.” separazione delle carriere” che, sin da allora, è apparsa come la panacea di una situazione divenuta insostenibile per l’allungarsi dei tempi del giudizio specie per i reati più gravi, che non hanno mai avuto una corsia preferenziale, neppure ricorrendo ad una depenalizzazione ed attribuendo alcune fattispecie minori, non meritevoli di un processo, alla nuova competenza penale del Giudice di Pace.
La situazione, a parere di alcuni autorevoli commentatori, non è destinata a migliorare con la introduzione della ennesima Riforma del 2022 che appare essere solo un palliativo rispetto alla vera ragione della lentezza della Giustizia costituita dalla mancanza di Magistrati e di Cancellieri, questi ultimi il vero motore di ogni Tribunale, stante la mancanza di assunzioni negli anni.
A tanto va aggiunto che, per varie ragioni legate a nuovi reati individuati e penalizzati dal Legislatore, la crisi del Sistema Giudiziario si è fatta pesante anche a causa delle innovazioni introdotte con l’ennesima Riforma di cui, alcune, mal gradite dalla stessa Classe Forense dovute al continuo svilimento del ruolo degli Avvocati che finisce con l’indebolire i diritti di tutti, come ormai si afferma da più parti.
E’ opinione comune che tale situazione risalga alla emergenza dovuta alla diffusione del Covid 19 degli Uffici Giudiziari ed al conseguente obbligo del deposito telematico degli atti e documenti, a cui si è aggiunta la trattazione telematica dell’udienza, ossia lo svolgimento della stessa, appunto, mediante l’inoltro telematico di note scritte.
Un siffatto sistema, istituzionalizzato per effetto della riforma Cartabia nel nome della accelerazione dei Processi, ha sensibilmente ridotto, fino quasi ad eliminare del tutto, qualsiasi spazio di confronto diretto sia tra le parti che tra queste e il Giudice.
Non solo. Il principio del contraddittorio, a cui viene pacificamente accordato rilievo costituzionale, è stato ritenuto superfluo proprio in ordine al momento più significativo del processo, ossia all’udienza.
La trattazione cartolare, infatti, fa sì che ciascuna parte formuli le proprie istanze e deduzioni al buio, ossia senza conoscere il contenuto delle note avversarie, e, pertanto, senza potervi replicare, in modo tale che si è caduti in un sistema che potremmo definire di “contraddittorio claudicante” sulle tematiche più rilevanti da trattare.
Ma vi è di più.
E’ stato ridotto il contenuto degli atti da sottoporre al Magistrato ad un mero calcolo di righe di scrittura, che limitano, in tutta evidenza, la possibilità di citare fatti, osservazioni, norme di diritto e sentenze da cui dipende spesso la decisione del giudizio.
Continuando a procedere in questa direzione la difesa diviene monca e priva di strumenti rilevanti per la decisione del Giudice.
La stessa cosa vale anche nel senso di ridurre le possibilità di definizione bonaria delle controversie depotenziando lo sforzo conciliativo del Giudice, che, ovviamente, non può prescindere da un contatto diretto con le parti e spendere i suoi buoni uffici per una conciliazione della lite.
Per quel che interessa affermare in questa sede, inoltre, è indubbio che la riduzione di spazi di confronto dialettico con l’avversario ed il Giudice comporti uno svilimento del ruolo dell'Avvocato, così come l’abbiamo conosciuto sino ad oggi.
Se pure sia possibile, in astratto, ipotizzare nel Processo Civile un’acquisizione telematica degli atti processuali, stante la trattazione scritta delle difese, è inpensabile che l’Avvocato Penalista possa assumere la Difesa di un imputato o di una Vittima in via telematica, senza che venga violato quel principio di “oralità” che ispirò il Legislatore del 1989 proprio a sostegno dell’accelerazione dei processi.
Tanto meno è percorribile l’introduzione, ai fini della accelerazione dei procedimenti, di limiti dimensionali degli atti giudiziari quando è in gioco la libertà o il ristoro dei danni di una delle parti in causa sulla base del deposito di note scritte in luogo della discussione in pubblica udienza alla presenza delle parti stesse.
La stessa regola dovrebbe valere anche per il P.M. che, spesso, si dilunga sulle motivazioni del rinvio a giudizio senza alcun contraddittorio delle ragioni del difensore in quella fase.
Quanto lamentato lascia intravedere un futuro non troppo lontano in cui basterà compilare dei moduli forniti dal Ministero, stando attenti a fare entrare tutte le parole negli appositi spazi a tal fine concessi, il tutto nell’ambito di un processo attento sempre di più alla forma e sempre di meno alla sostanza ed alla qualità.
È sotto gli occhi di tutti l’aumento di cause di inammissibilità o improcedibilità, molto spesso, anche di creazione giurisprudenziale grazie all’avvento della IA, al fine di utilizzarle come scorciatoie per i Giudici per evitare la fatica di entrare nel merito delle questioni sottoposte alla sua attenzione.
Il Giudice è sempre meno arbitro del fatto e sempre di più controllore del procedimento seguito dalle parti e degli errori d’impostazione.
Non a caso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la nota sentenza del 28.10.2021,ha lamentato l’eccessivo formalismo dei Giudici della stessa Corte di Cassazione, che attribuiscono un peso sproporzionato alla forma a scapito della sostanza del caso sottoposto al suo giudizio di legittimità.
Appare, del resto, di immediata percezione il paradosso di un sistema in cui il ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente (ossia contenere la chiara indicazione ed esaustiva esplicazione degli elementi necessari a deciderlo) ma, allo stesso tempo, rischi di essere dichiarato inammissibile perché troppo lungo e prolisso, come avvenuto in questi giorni con una delle prime sentenze emanate sul punto.
Quello che assume rilievo decisivo è come e dove notificare a mezzo Pec, come attestare quel che si è notificato, come depositare quello che si è fatto ed attestato.
In un sistema in cui sono oramai queste le cose da cui usualmente dipenda l’esito di un giudizio, non c'è da sorprendersi se lo spazio per il confronto dialettico, per il contraddittorio e, dunque, per lo stesso ruolo degli Avvocati, vada riducendosi sensibilmente in danno non delle ragioni da difendere ma della celerità del processo. .
La prospettiva che ci attende, potrebbe divenire quella di ridurre la Classe Forense al rango di ausiliario impiegatizio del sistema giudiziario, forse a supporto del nuovo c.d. Ufficio del Processo, istituito in ossequio alle esigenze della produttività degli Uffici Giudiziari e calato dall’alto per sopperire alle gravi carenze o insufficienza di personale addetto, ma di cui si registra, comunque, un imminente fallimento per inesperienza degli operatori.
Il problema non è che in questo modo il lavoro degli avvocati divenga meno affascinante se privo del confronto in Aula.
Il problema vero è che la principale funzione degli Avvocati è la tutela dei diritti individuali che non possono essere affidati ad un Computer (!!).
Ed è questa la vera ragione per la quale lo svilimento della funzione degli Avvocati non può che indebolire questa tutela, così divenendo allora un problema che riguarda tutti, non solo gli Avvocati.
Si tratta, comunque, di un’opinione generalmente condivisa da alcuni Illustri Giuristi.
Giuseppe Zaccaria afferma che alle tecnologie dell’IA “si lega una trasformazione profonda dei modi di costituzione del senso stesso del diritto, una sua ridefinizione simbolica ed un’incidenza sulla stessa educazione del giurista”, e per questo “occorre evitare che chi fabbrica calcolatori resti alla fine da loro “costruito”, e “che i progettisti divengano i progettati”, mantenendo la responsabilità della scelta in capo all’uomo.
Luciano Floridi, da parte sua, esclude che possano essere adattati modelli propri dell’azione umana a quella artificiale, per la quale occorrerebbe riservare nel suo sviluppo una propria distinta tipologia, senza mirare a replicare l’intelligenza umana e, petanto propone “di evitare fallacie antropomorfiche e di mantenere aspettative realistiche riguardo alle capacità e ai limiti della IA. Il futuro dell’Agency artificiale non risiede in un vano tentativo di trascendere la sua natura costitutiva, ma nell’ottimizzazione delle sue caratteristiche specifiche per ricavarne applicazioni vantaggiose”.
Floridi ritiene, inoltre, che l’IA sia caratterizzata da obiettivi programmabili e adattabilità guidata dai dati e funzionalità distribuite posto che “A differenza degli agenti umani, l’IA è priva di coscienza, intenzionalità e intelligenza, grazie alla sua precisione, scalabilità e riproducibilità, è in grado di eccellere in ambiti circoscritti e ben definiti, configurandosi come un potente complemento alle capacità animali e umane”.
Lo studio sulla Giustizia Digitale pubblicato da Antoine Garapon e Jean Lassègue si interroga sulla tensione tra determinismo tecnologico e libertà, che è una conseguenza evidente dei processi di digitalizzazione e della applicazione dei sistemi di IA, che mettono in discussione molte strutture teoriche e collaudate impostazioni sistematiche elaborate nell’ambito della giustizia negli ultimi due secoli.
Si tratterebbe, in definitiva, “di una rivoluzione simbolica, ovvero di una trasformazione delle mediazioni tramite le quali costruiamo i significati sociali”in cui la “giustizia digitale” si viene a collocare come una fonte alternativa di normatività giuridica.
La c.d. “Legaltec”, come viene definita, “agisce quindi come una iper-percezione del reale, non del reale del mondo vissuto, ma di un reale quantificabile che si sostituisce o si sovrappone alla percezione spontanea della giustizia che esisteva prima della comparsa del digitale”.
Ne consegue che il processo di rappresentazione della realtà che si opera nel “giudizio” soccombe rispetto alla ricreazione della realtà da parte del digitale, che, oltretutto non appare al Giudice nella sua evidenza, rendendolo “cieco sulla propria imparzialità”.
Inoltre, come afferma Dante Grossi nella sua ampia analisi (v. La giustizia digitale e il fondamento umano in Riv Judicium, Gen 2026) “la centralità del Giudice come essere umano, presupposto non detto ma evidente del giudizio, risulta un elemento al quale, se si vuole mantenere la dimensione del processo connessa all’uomo, non può essere rinunciata, perché è una dimensione elastica, in cui l’esperienza giuridica include il cambiamento e l’evoluzione delle condizioni umane. L’altro sistema non accoglie correzioni o trasformazioni, se non quelle previste all’origine dal dato algoritmico introdotto o elaborato dal sistema di intelligenza artificiale, autonomamente, ma sempre sulla base di una prospettiva che acquisisce la realtà umana per come risulta eternamente fissata nel processo mate matico”.
E continua.”Se viene manomessa la capacità di interpretazione del dato normativo e dei fatti che vengono prospettati ed acquisti nel processo sia come prove che, come comportamenti umani, si ribalta anche la costruzione della interpretazione come argomentazione del ragionamento giuridico.
Così procedfendo si interferisce con il principio della Carta costituzionale secondo cu i provvedimenti dei giudici devono essere motivati, cioè, giustificati, per consentire la valutazione ex post della attività di ragionamento seguita dal decidente che è, allo stesso tempo, elaborazione linguistica, comprensione del dato giuridico in rapporto alla dimensione sociale, alla morale ed alla politica.
E si finisce per alterare l’equilibrio che poggia sulla figura del Giudice nella giurisdizione, al quale è stata attribuita dalla cultura giuridica la funzione, intimamente collegata con il decisum, di regolazione del tempo del processo”.
Con la dimensione telematica sono, quindi, palesemente scosse le strutture del processo giurisdizionale ed il suo futuro appare nebuloso.
Meritano, tuttavia, di essere segnalati alcuni correttivi alla impostazione della materia.
L’Unione Europea, con recenti interventi sulla IA di notevole rilievo per la loro vocazione antropocentrica, ha introdotto nuove disposizioni riguardanti la diffusione dei sistemi tecnologici ed i loro limiti per la loro adozione ed impiego anche in ambito giudiziario paventando i rischi di un loro uso improprio.
In particolare, il 13 giugno 2024, l’UE ha approvato il Regolamento n. 2024/2689 “AI Act” che stabilisce “regole armonizzate sull’intelligenza artificiale” e modifica i regolamenti (CE), mentre l’Italia, con la legge del 23 settembre 2025 n. 132, ha individuato disposizioni e conferito deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, che prevedono, per entrambi, un’entrata in vigore progressiva delle disposizioni per l’articolazione delle discipline introdotte, in via di definizione, e per consentire l’ assimilazione delle novità previste.
Nello specifico, il Regolamento UE “AI Act”, nel considerando n. 1, definisce i propri plurimi scopi, in questo modo: “Migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell’Unione, in conformità dei valori dell’Unione, promuovendo la diffusione di un’intelligenza artificiale (IA), antropocentrica e affidabile, garantendo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) compresi la democrazia, lo stato di diritto e la protezione dell’ambiente, proteggere contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione, nonché promuovere l’innovazione”.
Si evidenzia dal testo la esplicita visione antropocentrica del Regolamento, la cui disciplina è rivolta a “migliorare”, “uniformare”, “promuovere”, e soprattutto ad “assicurare” e “proteggere” la dimensione umana.
Tra i valori da presidiare vi è quello, essenziale, che riguarda “le tutele giuridiche apprestate dallo Stato di diritto” (v. anche l’art.1 del Reg.) che lascia intendere che si tratta sia delle tutele sostanziali poste dall’Ordinamento sovranazionale e da ciascuno Stato riguardanti le protezioni dei diritti offerte dal diritto sostanziale, da quelle processuali ed organizzative.
In tal senso il Regolamento (al considerando n. 61) precisa che alcuni sistemi di IA destinati all’Amministrazione della Giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati “ad alto rischio”, in particolare quelli “destinati a essere utilizzati da una Autorità Giudiziaria o per suo conto per assisterle nelle attività di ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti”, di cui occorre prevenire i rischi “di potenziali distorsioni, errori e opacità” degli Operatori.
Lo stesso trattamento viene riservato nel Regolamento ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie.
I sistemi di IA, di alto rischio, così definiti all’art. 6, paragrafo 2, sono individuati nell’All.III, che vi inserisce quelli per la “Amministrazione della giustizia e dei processi democratici”, fissando un binomio oltremodo significativo.
Viene, inoltre, riconosciuto che gli strumenti di IA possono offrire sostegno “al potere decisionale dei Giudici o all’indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un’attività a guida umana”.
In questo senso la normativa chiarisce che “nessuna decisione automatizzata può sostituire in modo integrale l’intervento dell’uomo nelle procedure amministrative e giudiziarie, posto che tutti i processi devono essere tracciati, documentati e sottoposti a controllo”.
La legge n. 132/2025, che esclude all’art. 3, punto 5, la produzione di nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689, si occupa dei diritti fondamentali della persona e sulla loro tutela, della trasparenza degli algoritmi, delle responsabilità del fornitore e delle garanzie di un livello elevato di cybersecurity sui sistemi e modelli di IA.
Il testo normativo, ispirato come il Regolamento n. 1689 alla centralità dell’uomo nel sistema, definisce all’art. 1 le finalità e l’ambito di applicazione individuando principi, criteri di promozione dell’IA e di vigilanza.
La legge ne promuove l’utilizzo “corretto, trasparente e responsabile”, “volto a coglierne le opportunità”; “Garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali della intelligenza artificiale e sull’impatto sui diritti fondamentali”.
Inoltre, essa stabilisce i precetti in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale.
L’art 3 fissa i “principi generali”, tra cui include tre indicazioni fondamentali: la riserva di umanità, la salvaguardia della vita politica e istituzionale e la democrazia, con l’applicazione del metodo democratico.
L’assetto normativo riguarda, tra l’altro: la natura giuridica dei prodotti della IA; la protezione autoriale e la centralità e riconoscibilità dell’apporto umano; l’individuazione di nuovi reati per l’uso illecito dell’intelligenza artificiale; l’esigenza di valorizzazione della dimensione educativa e culturale con una encomiabile attenzione alla tutela delle persone disabili (come nel Regolamento UE n.1689).
Parte rilevante del provvedimento è assegnata alla costituzione di due Autorità di vigilanza sulla IA (art. 20): l’Agenzia per Italia Digitale- AgID e l’Agenzia per la Cyber Sicurezza Nazionale – ACN, con il compito di garantire l’applicazione e attuazione della Direttiva UE in materia di intelligenza artificiale, sebbene sul piano della regolamentazione e del controllo, sussista un evidente rischio di frammentazione e di sovrapposizioni per la ripartizione delle competenze tra le Autorità AgID e ACN, il Garante Privacy, la Presidenza del Consiglio, e i vari Comitati di settore.
Inoltre, l’art. 15 della Legge stabilisce che
a)“nel caso di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al Magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione dei provvedimenti”;
b) la competenza esclusiva in materia di IA, è quella del Tribunale per le controversie civili salva, naturalmente, la competenza delle sezioni specializzate di cui alla disciplina introdotta con l’art. 16 della legge;
c) sono previste per i Magistrati iniziative formative sull’IA e sui suoi impieghi nell’attività giudiziaria.
Non altrettanto dicasi per gli Avvocati che, pertanto, sono affidati alle attività di formazione del CNF o dei singoli Ordini.
d) come professionisti, gli Avvocati sono tenuti, in base all’art. 13, ad utilizzare l’IA solo per l’esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale ed a comunicare ai clienti le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, come già previsto nell’art. 46 delle Disp. Att. al Codice di rito, secondo il quale tutti “i processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile”.
Va, comunque, evidenziato che la normativa introdotta non modifica la disciplina processuale con riferimento all’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte dei Giudici e degli Avvocati poiché non specifica quali siano le sanzioni derivanti da un’utilizzazione impropria dei sistemi di IA, né chiarisce quali potrebbero essere gli effetti concernenti la validità delle decisioni dei Giudici che abbiano dato per buone informazioni, elementi di fatto, pareri e atti giudiziari nei quali abbia avuto parte essenziale nella redazione l’intelligenza artificiale.
Infatti, i meccanismi indicati dalla Legge n.132 di controllo, verifica, revisione e opposizione non riguardano specificamente la tutela in sede giurisdizionale né garantiscono una adeguata accessibilità e rapidità, con il rischio di una tutela priva di reale efficacia.
Va ancora sottolineato, tuttavia, che la nuova disciplina ancora incompleta e la cui applicazione è stata differita, si muove in un contesto in cu i nuovi sistemi di IA risultano purtroppo già ampiamente utilizzati nell’attività forense.
In effetti, sia il Consiglio Superiore della Magistratura che il Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa (CCBE) hanno fornito una guida sull’uso di intelligenza artificiale generativa da parte degli Avvocati, pubblicata il 2 ottobre 2025. Entrambi i vademecum, dopo avere brevemente illustrato l’utilità degli strumenti di GenAI per l’Amministrazione Giudiziaria e per gli Avvocati, indicando la maggiore efficienza operativa il miglioramento della ricerca digitale e la migliore qualità del lavoro con risparmi di costo, tempi di gestione ridotti e ottimizzazione del lavoro e delle risorse, hanno concentrato l’attenzione sui significativi rischi nell’uso della GenAI in rapporto ai loro obblighi professionali, soprattutto sulla esigenza di riservatezza riguardo alle informazioni dei clienti e sulla necessità di una acquisizione di conoscenze tecniche specifiche degli strumenti utilizzati.
Infine, nelle Guide si pone l’attenzione sui rischi concernenti le minacce alla obiettività professionale, sul dovere per gli Avvocati di trasparenza e di informazione al cliente circa l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale e sulle sanzioni disciplinari, a cui, più che per il passato, gli Avvocati sono esposti.
Gli Ordini professionali, a loro volta, per prevenire l’impiego anche da parte degli Avvocati, senza sufficiente consapevolezza o capacità tecniche, dei sistemi di intelligenza artificiale hanno cominciato a pubblicare vademecum e guide che illustrano i doveri, le accortezze e le competenze necessarie per il loro uso, con esplicazione dei precetti di cui all’art. 9 del Codice deontologico.
Lo stesso CNF, ha avviato una consultazione di mercato (art.77 D.lgs. 36/2023) per l’affidamento dei servizi di intelligenza artificiale a supporto dell’attività professionale degli Avvocati.
Le indicazioni all’uso della IA, esplicative ed operative, di molte delle guide si collegano all’incremento esponenziale dell’uso dell’intelligenza artificiale nella pratica legale ma che, di fatto, lascia intravedere un accesso ancora difficoltoso nell’approccio con i nuovi sistemi della Giustizia Digitale.
Sul punto, la giurisprudenza ha cominciato a sanzionare atti redatti del tutto o con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.
La questione merita di essere esaminata sotto diversi aspetti perché, se per effetto dell’impiego dei sistemi artificiali intelligenti si produce una invalidità sanzionabile ai sensi dell’art. 152 del Codice di rito, poiché l’atto inficiato risulterà viziato o nullo.
Infatti, la riferibilità dell’atto al soggetto che abbia impiegato sistemi di intelligenza artificiale, sia in modo ausiliario che in modo diretto, non viene meno per l’uso dell’IA, come anche restano fermi i requisiti formali previsti dalla normativa.
Da ciò che emerge dalla prime pronunce giudiziarie sulla invalidità dell’atto prodotta dall’impiego dei servizi intelligenti, viene riconosciuta la riferibilità dell’errore all’uso del sistema artificiale (!!), con buona pace degli strenui fautori dei nuovi sistemi digitali.
In particolare, il TAR Lombardia, nella sentenza n. 3348 del 2025, ha censurato l’utilizzazione incontrollata dell’intelligenza artificiale generativa nella redazione degli atti giudiziari.
Nella fattispecie si trattava dell’indicazione di una giurisprudenza inesistente o, comunque, non pertinente, generata dai sistemi di intelligenza artificiale.
Il TAR ha, quindi, stabilito che “la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale”.
In conseguenza, il Giudice Amministrativo ha disposto l’annullamento dell’atto impugnato aggiungendo che, oltre a determinare il vizio processuale, la condotta errata del difensore nell’utilizzazione dell’intelligenza artificiale costituiva una violazione del dovere di lealtà e probità in giudizio censurabile ai sensi dell’art. 88 c.p.c. e dell’art. 9 del Codice deontologico forense, perché l’inserimento di riferimenti errati aveva introdotto “elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contradditorio processuale e la fase decisoria rendendo peraltro più gravosa l’attività di controllo del giudice e delle controparti”.
Dalla importante decisione innanzi citata emerge con chiarezza che l’attività umana (nel caso specifico del difensore), in presenza di un uso non corretto e consapevole del sistema di intelligenza artificiale, può produrre l’invalidità dell’atto ma può anche gravare sul piano deontologico sul professionista che l’ha utilizzata sia pure a scopi difensivi.
Per concludere, merita, in proposito, di essere ricordato quanto affermava Giovanni Leone, prima grande Avvocato processualista e successivamente chiamato a ricoprire la carica di Presidente di una Repubblica.
Secondo l’Illustre Giurista “Gli Avvocati concorrono all’accertamento della verità ed alla attuazione della Giustizia”e, si ritiene, che senza di loro la Giustizia perderebbe un elemento fondamentale.
Vale la pena di ricordare anche le parole del Carnelutti quando afferma che "….la Toga è un costume maestoso, che magnifica non tanto la persona, quanto la funzione e l'ordine sociale stesso che ha fornito l'investitura.
Ma il costume giudiziario non è riservato ai soli rappresentanti dell'Autorità, bensì anche agli Avvocati, che difendono interessi privati, Pubblici Ministeri, Giudici Presidenti e Cancellieri che indossano tutti una toga molto simile. […]
Rifiutarsi di indossare la toga rappresenta, perciò, la rottura più violenta dell'ordine che sia dato immaginare. […]"
Potrebbe apparire una cosa antistorica e non a passo con i tempi che sono mutati, ma non è così.
Si parla di crisi dell’Avvocatura di fronte alle nuove sfide dettate dall’avvento della Giustizia Telematica che costringe molti professionisti del Diritto a lasciare la professione verso attività più redditizie e meno afflittive.
E’ stato anche affermato che appare normale che determinate professioni oggi rendano di meno, o di più, che in passato.
Viviamo in un tempo in cui il Mondo corre sempre più velocemente e saranno molte le occupazioni che nel giro di qualche anno addirittura non esisteranno più, ma l’Avvocatura non è destinata a scomparire almeno fino a quando esisteranno i Tribunali.
Quello che non è più tollerabile è, invece, la crisi della funzione dell’avvocato, costituzionalmente protetta come Diritto alla Difesa, ed il suo ruolo che appaiono sempre più residuali nell’ambito del processo, proprio alla luce della spersonalizzazione operata con una insensata introduzione della Telematica nelle Aule di Giustizia.
Invero, l’avvento dei Computer, al posto delle obsolete macchine da scrivere, e lo sviluppo di Internet e della circolazione del sapere ha aperto negli anni ’80 un nuovo orizzonte per l’esercizio dell’attività ma, per altri versi, ha reso inutile la consultazione delle Riviste Giuridiche cartacee per l’aggiornamento professionale.
Nessuno avrebbe immaginato, allora, come un Sistema Giudiziario fondato sulla Telematica fosse in procinto di irrompere negli Studi Professionali per scardinare i fondamenti di una professione fondata, da sempre, sui rapporti umani con il cliente e sul confronto in Aula con i Magistrati e le controparti.
Viene da chiedersi allora: può esistere un processo senza Avvocato che difende il proprio assistito dinanzi ad un Giudice?? E nella indagine preliminare è divenuto superfluo spiegare de visu al PM le ragioni difensive e chiedere mezzi di prova a discarico mai presi in considerazione o emersi successivamente ma che sono utili ad evitare il processo??
La storia del liberalismo giuridico, ossia dell’idea per cui esistono diritti che appartengono all’uomo per natura e che pertanto nessuna Autorità può mettere in discussione, è anche la storia di un’Avvocatura forte e consapevole del proprio ruolo nella Società e nelle Istituzioni.
Non a caso, l’art. 1 del Codice Deontologico Forense sancisce che “l’Avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte assistita”.
E non può essere oggetto di discussione la tenuta di principi fondamentali quali primo fra tutti, il diritto di difesa.
Occorre quindi trovare il modo di ostacolare questo maldestro tentativo di ridurre il processo a mera sequenza di passaggi procedimentali, magari con l’obiettivo finale di sostituirci con un algoritmo, laddove l’essenza della funzione attribuita alla Classe Forense, in fondo, è semplicemente quella di uomini che difendono altri uomini.
E non basta indossare la toga, non basta palare di libertà, indipendenza se gli Avvocati non siano nella coscienza liberi, indipendenti nell'esercizio della professione, come dispone l'art. 10 del Codice deontologico forense "Dovere di indipendenza" in cui si afferma che “Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.[…]".
Come scriveva Hobbes “Se non vi fossero i Giudici e Le Leggi (e, aggiungo, gli Avvocati) gli Uomini si sbranerebbero per le strade come le bestie.”