Fornitura di infissi con progettazione ad hoc: appalto, non vendita

Cassazione: sentenza n. 25692 del 22/09/2026.
Fornitura di infissi con progettazione ad hoc: appalto, non vendita

Per la Cassazione, quando la fornitura di beni comporta la progettazione e realizzazione di prodotti su misura per le specifiche esigenze del cliente, il contratto va qualificato come appalto e non come vendita, perché l'attività di produzione prevale sulla semplice fornitura del materiale. Ne consegue che il consumatore non può invocare il diritto di recesso previsto dal codice del consumo, espressamente escluso per i beni confezionati su misura o personalizzati.

Giovedi 24 Settembre 2026

La sentenza aggiunge un tassello ulteriore alla giurisprudenza consolidata sulla distinzione tra vendita e appalto quando la prestazione del fornitore unisce dare e facere. La Corte ribadisce il criterio della prevalenza dell'attività lavorativa di adattamento del bene rispetto alla fornitura del materiale, applicandolo a un caso tipico e diffuso nella prassi: la fornitura con posa di infissi e serramenti su misura.

La ricaduta pratica più rilevante riguarda i contratti conclusi da persone fisiche per lavori di ristrutturazione o arredo: qualificato il rapporto come appalto, resta preclusa l'invocazione della disciplina consumeristica sul recesso, che presuppone beni standardizzati e non personalizzati.

Il caso

Tizia aveva avviato trattative con la società Alfa s.p.a. per la fornitura e posa in opera di infissi e serramenti destinati a un proprio appartamento. Ricevuta una proposta d'ordine e un preventivo, Tizia aveva versato un acconto, senza che le parti giungessero, a suo dire, a un contratto perfezionato. Con la domanda giudiziale chiedeva quindi, in via principale, di accertare la mancata conclusione dell'accordo; in subordine, la risoluzione per inadempimento di Alfa o per mutuo dissenso; in ulteriore subordine, di accertare il proprio recesso senza penalità in qualità di consumatrice, con condanna della controparte alla restituzione della somma versata.

Alfa si era costituita sostenendo che il contratto si fosse in realtà perfezionato, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento degli esborsi sostenuti e del mancato guadagno.

Il Tribunale aveva accolto la domanda principale di Tizia, dichiarando sciolto il contratto per legittimo recesso della committente e disponendo la restituzione dell'acconto; aveva peraltro accolto anche la domanda riconvenzionale di Alfa, riconoscendole un credito verso Tizia. In appello, la Corte territoriale aveva respinto sia il gravame principale di Tizia sia quello incidentale di Alfa, confermando l'impostazione di primo grado.

I motivi del ricorso in Cassazione

Tizia ha proposto ricorso articolato in cinque motivi, i cui nuclei principali erano:

  • erronea qualificazione del contratto come appalto anziché come vendita, con conseguente errata applicazione degli artt. 1655 e 1671 c.c. in luogo dell'art. 1470 c.c.;
  • violazione dei criteri legali di interpretazione del contratto e delle presunzioni, nell'aver ritenuto perfezionato l'accordo sulla base di indizi ritenuti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;
  • violazione dell'art. 1388 c.c. in tema di rappresentanza, per aver imputato a Tizia gli effetti della sottoscrizione dell'ordine da parte del coniuge;
  • violazione della disciplina sul recesso del consumatore, per aver escluso l'applicabilità del codice del consumo qualificando il rapporto come contratto di servizi e ritenendo comunque esclusa la facoltà di recesso trattandosi di beni su misura;
  • omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sulle domande subordinate relative alla risoluzione del contratto per inadempimento o mutuo dissenso.

La decisione della Cassazione

La Corte ha respinto il primo motivo, confermando che la fattispecie va inquadrata nell'appalto. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ha ribadito che, quando la prestazione del debitore consiste sia in un dare che in un facere, occorre verificare se l'attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività risulti accessoria e strumentale alla fornitura, costituente l'oggetto principale del negozio. Nel caso di specie, gli infissi e i serramenti erano stati progettati e realizzati ad hoc per lo specifico immobile, sulla base delle peculiari richieste della cliente: l'attività di produzione era quindi prevalente rispetto alla mera fornitura del materiale, il che colloca il rapporto nell'area dell'appalto e non della vendita.

Da questa qualificazione discende il rigetto anche del quarto motivo, quello di maggior interesse pratico. La Corte ha chiarito che, trattandosi di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, il diritto di recesso del consumatore previsto dal codice del consumo non trova applicazione, in forza dell'espressa eccezione prevista dalla disciplina consumeristica per questa categoria di beni. La Corte ha ricordato come tale esclusione affondi le proprie radici nel diritto europeo fin dalla fine degli anni Novanta, e come sia stata confermata anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui il recesso è inappropriato quando riguardi beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore o comunque chiaramente personalizzati, indipendentemente dal fatto che l'esecuzione del contratto sia già iniziata.

Anche il secondo e il terzo motivo, relativi alla conclusione del contratto e all'imputazione degli effetti della sottoscrizione del coniuge, sono stati respinti: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il ragionamento presuntivo fondato su più indizi concordanti (versamento dell'acconto in percentuale sul prezzo, fattura riferita al contratto, dichiarazione per l'aliquota agevolata, ordine di fornitura), e aveva correttamente ravvisato un comportamento idoneo a ingenerare nel terzo l'incolpevole convinzione dell'esistenza di un potere rappresentativo.

L'accoglimento del quinto motivo e l'esito del giudizio

Diverso l'esito per il quinto motivo, relativo all'omessa pronuncia. La Corte ha rilevato che il giudice d'appello aveva del tutto tralasciato di esaminare la censura con cui Tizia contestava l'assorbimento delle domande subordinate, volte a ottenere la restituzione della somma versata attraverso l'accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento della controparte o per mutuo dissenso. Trattandosi di un vizio di omessa pronuncia, il motivo è stato accolto: la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a questo profilo, con rinvio alla Corte d'appello, in diversa composizione, perché si pronunci sulle domande subordinate rimaste inesaminate.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 25692 2026

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