Il filmato della videosorveglianza urbana è documento amministrativo ai fini del diritto di accesso

Il filmato della videosorveglianza urbana è documento amministrativo ai fini del diritto di accesso

Si segnala la sentenza n. 538 del 4 settembre 2023 con cui il TAR Marche, in tema di diritto di accesso agli atti, ha affermato la natura di documento amministrativo delle immagini della videosorveglianza urbana, accessibile dal cittadino

Giovedi 21 Settembre 2023

Il caso. Tizio rimaneva coinvolto in un incidente, nel quale riportava lesioni; In data 17 luglio 2020 la Polizia Locale ricostruiva l’accaduto, in assenza di testimoni oculari, anche sulla base del “file video di videosorveglianza allegato al fascicolo di sinistro su supporto multimediale utile alla ricostruzione della dinamica”.

Il ricorrente presentava data 17 febbraio 2023 un’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241 del 1990 al Comune per ottenere copia del “video acquisito” dagli ufficiali di Polizia Locale attraverso le apparecchiature pubbliche di videosorveglianza, recante la riproduzione video del sinistro.

La richiesta veniva rigettata, sulla base di un parere del Data Protection Officer, in ottemperanza alla disciplina prevista dal Reg. Ue 2016/679, dal Dlgs 196/03 e s.m.i., nonché dai provvedimenti dell’Autorità Garante della Privacy.

Tizio ricorre al Tar, rimarcando la sua legittimazione e interesse all’accesso richiesto, e lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 22 e ss., L. 241 del 1990, dell’art. 6, lett. f), regolamento UE n. 679 del 2016 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza, oltre che per difetto di motivazione, e chiede l'annullamento della nota con cui il Comune ha negato l'accesso agli atti.

Il Tar adito, nell'accogliere il ricorso, osserva che:

a) per condivisibile giurisprudenza, le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrino nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso, considerata l’ampia dizione di cui all’ art. 22 comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990 e considerato che si tratta di immagini già esistenti, registrate dal comune nell’esercizio di una attività di pubblico interesse;

b) la nozione normativa di documento amministrativo, suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso documentale, è, infatti “ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell’accesso agli atti, e formato non solo da una pubblica amministrazione, ma anche da soggetti privati, purché lo stesso concerna un’attività di pubblico interesse o sia utilizzato o sia detenuto o risulti significativamente collegato con lo svolgimento dell’attività amministrativa, nel perseguimento di finalità di interesse generale”;

c) pertanto, nel caso in esame, si ritiene che la richiesta di accesso possa essere accolta in parte e con le cautele necessarie a tutelare il contrapposto diritto alla riservatezza altrui, considerato che dalle immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero venire in rilievo anche dati sensibili e comunque dati di soggetti “terzi”, estranei alla vicenda in questione; l’accesso richiesto va consentito limitatamente alle specifiche immagini da cui si evinca la dinamica del sinistro che ha riguardato il ricorrente strettamente indispensabili con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone e di quelle che contengano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda.

Allegato:

Tar Marche sentenza 538 2023

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