Fallimento: termini e modalità per proporre opposizione allo stato passivo

Fallimento: termini e modalità per proporre opposizione allo stato passivo
Mercoledi 18 Marzo 2020

E’ noto che una volta intervenuto il fallimento di una società, i creditori di quest’ultima possono chiedere di essere ammessi al passivo del suddetto fallimento. La domanda deve essere trasmessa a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell’avviso che quest’ultimo deve inviare ai creditori ai sensi dell’art.92 della legge fallimentare.

Per essere considerata tempestiva la domanda deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Almeno 15 giorni prima della suddetta udienza, il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del Tribunale e lo trasmette a mezzo pec ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all’indirizzo indicato nell’istanza di ammissione al passivo. Fino a 5 giorni prima dell’udienza di verifica, i suddetti creditori possono inviare al curatore, sempre a mezzo pec, osservazioni scritte al progetto dello stato passivo e documenti integrativi.

Il mancato deposito delle suddette osservazioni comporta o meno acquiescenza alla proposta del curatore con conseguente decadenza da parte del creditore del diritto di proporre opposizione allo stato passivo?

La risposta a questa domanda è stata fornita di recente dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7136/2020, pubblicata il 13 marzo 2020.

I Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che il mancato deposito delle osservazioni da parte del creditore non preclude a quest’ultimo di proporre opposizione allo stato passivo.

IL CASO: Nella vicenda esaminata dai giudici di legittimità, una società proponeva opposizione allo stato passivo ai sensi del 3° comma dell’art. 98 della legge fallimentare che veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale, il quale osservava che il creditore si era limitato a chiedere chiarimenti alla curatela relativamente alle domande impugnate senza postulare alcun provvedimento da parte del giudice in proposito, né sollevare eccezioni, o anche svolgere difese nel merito rispetto alla domanda.

L’ordinanza del Tribunale veniva, pertanto, impugnata dalla società creditrice con ricorso per Cassazione, la quale deduceva, fra l’altro, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 95, 96, 97 e 98, 1 e 3 comma, della legge fallimentare, evidenziando che il deposito da parte del creditore delle osservazioni di cui all’art. 95 della suddetta legge è una mera facoltà e non un obbligo e di conseguenza il mancato deposito non esclude l’impugnazione allo stato passivo ai sensi dell’art. 98 della legge fallimentare, non essendo il suddetto giudizio equiparabile ad un giudizio ordinario d’appello, trattandosi, invece, di gravame a carattere sostitutivo con cui i soggetti legittimati modificano lo stato passivo mediante l’estromissione dal concorso di un credito di un concorrente.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Cassazione, ha ritenuto fondato il ricorso e nell’accoglierlo con rinvio al Tribunale, ha ribadito l’orientamento degli stessi giudici di legittimità, secondo il quale:

1. non comporta acquiescenza alla proposta del curatore e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo in quanto, in questo caso non può trovare applicazione il disposto dell'articolo 329 c.p.c. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso;

2. il secondo comma dell’art. 95 della legge fallimentare, introdotto dal Decreto legislativo 12 dicembre 2007 n. 169, riconosce la possibilità ai creditori di esaminare il progetto dello stato passivo, non prevedendo nessun onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo;

Deve, pertanto, escludersi, hanno concluso gli Ermellini, che il termine per il deposito delle osservazioni al progetto dello stato passivo è deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione al passivo proposta dal creditore.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.7136/2020

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