La Cassazione con la sentenza n. 26486/2026 ha stabilito che l'accordo con cui l'acquirente evita l'arretramento dell'immobile, ottenendo dal vicino una servitù non aedificandi, non esclude la garanzia per evizione; la somma dovuta dal venditore va però commisurata alla perdita effettivamente subita, senza arricchimenti indebiti.
| Martedi 20 Ottobre 2026 |
La decisione si segnala perché chiarisce i limiti di operatività della transazione stipulata dall'acquirente con il vicino che pretendeva l'arretramento del fabbricato: l'accordo non neutralizza l'evizione e non libera il venditore, ma incide sulla quantificazione di quanto dovuto.
Il venditore risponde infatti nei limiti dell'esborso e della perdita realmente sostenuti dall'acquirente (c.d. interesse negativo), con ricadute dirette sulla difesa del garante chiamato in causa, che potrà eccepire l'effetto riflesso della transazione, e sull'onere di allegazione e prova delle somme effettivamente spese dall'acquirente.
Caio e Mevia, proprietari di un fondo confinante, agivano contro Alfa sas chiedendo l'arretramento fino alla distanza legale del fabbricato da questa posseduto e il risarcimento del danno. Alfa sas, che aveva acquistato l'immobile da Tizio, chiamava quest'ultimo in garanzia, domandando la tutela per evizione; Tizio, a sua volta, chiamava in causa Beta srl, impresa che aveva realizzato il manufatto.
Le decisioni di merito possono così riassumersi:
Gli eredi di Tizio ricorrevano per cassazione con sei motivi. Il nucleo della impugnazione è nel primo e nel quinto motivo, con cui denunciavano la contraddittorietà della sentenza d'appello: se la transazione aveva reso stabile l'edificio, escludendo qualsiasi danno risarcibile per Alfa sas, non poteva rimanere in piedi la condanna per evizione, fondata su un arretramento che non si sarebbe mai eseguito. Con il secondo motivo contestavano che la domanda di arretramento potesse integrare un'ipotesi di evizione. Il terzo e il quarto motivo riguardavano la presunta rinuncia degli attori agli effetti della prima sentenza e l'intenzione degli eredi di liberarsi rimborsando le somme versate da Alfa sas ai vicini; il sesto motivo concerneva la regolazione delle spese.
La Corte accoglie parzialmente il primo e il quinto motivo, rigetta il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Il percorso argomentativo si articola così:
La sentenza è cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà determinare le somme effettivamente spese da Alfa sas e rideterminare le spese di tutti i gradi del giudizio.
La transazione con cui l'acquirente di un immobile, evitando l'arretramento richiesto dal vicino per violazione delle distanze, ottiene la costituzione di una servitù non aedificandi non ha efficacia novativa e non esclude la garanzia per evizione dovuta dal venditore. Essa produce tuttavia effetti riflessi sul rapporto tra acquirente e venditore: quanto dovuto da quest'ultimo va commisurato alla perdita economica effettivamente sopportata dall'acquirente (interesse negativo), comprensiva del corrispettivo della servitù e delle spese legali, con esclusione di ogni arricchimento indebito.