Esecuzione: se l'iscrizione del giudizio di merito è tardiva l'opposizione è improcedibile

Esecuzione: se l'iscrizione del giudizio di merito è tardiva l'opposizione è improcedibile

Il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 616 cpc per l’iscrizione a ruolo della causa nel giudizio di opposizione all’esecuzione determina l’improcedibilità dell’impugnazione.

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1058 del 18 gennaio 2018.

Venerdi 26 Gennaio 2018

IL CASO: La vicenda nasce da un’esecuzione mobiliare presso terzi avverso la quale veniva proposta opposizione da parte del debitore. Il Giudice rigettava l’istanza di sospensione della procedura esecutiva e fissava il termine per l’introduzione del giudizio di merito.

A fronte della inattività del debitore, il creditore provvedeva a notificare a quest’ultimo “un atto di opposizione” chiedendo di accertarsi l’inesistenza dell’altrui ragioni di opposizione. L’atto di citazione veniva regolarmente notificato, ma l’iscrizione al ruolo veniva eseguita il settimo giorno successivo dalla notifica e quindi in difformità di quanto previsto dall’art. 616 cpc.

In primo grado l’opposizione veniva dichiarata improcedibile per mancato rispetto del termine perentorio previsto dall’art. 616 cpc, che abbrevia il termine per l’iscrizione a ruolo delle opposizioni all’esecuzione. La decisione del giudice di primo grado veniva confermata anche in sede di appello. Avverso la sentenza di secondo grado veniva proposto ricorso per Cassazione dall’opponente il quale deduceva la violazione degli articoli 181 e 307 cpc in quanto a fronte della tardiva costituzione in giudizio della controparte, la causa avrebbe dovuto essere cancellata dal ruolo e non dichiarata improcedibile con la possibilità di procedere alla riassunzione nei tre mesi successivi.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

ARTICOLO: 616 c.p.c.. Provvedimenti sul giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione

Se competente per la causa è l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ritenuto infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo, ha evidenziato che:

  1. Secondo quanto già espresso dalla stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 3626 del 2014, la tardiva iscrizione del ruolo non viene sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio dell’altra parte in quanto si è in presenza della violazione di un termine espressamente previsto come perentorio, in quanto il mancato rispetto di un termine perentorio (l’articolo 616 cpc indica quale perentorio il termine per l’iscrizione al ruolo della causa), comporta l’improcedibilità, che non ammette sanatorie;

  2. I termini perentori non sono prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se son nei casi previsti dalla legge. Pertanto il mancato rispetto comporta conseguenze pregiudizievoli o decadenze.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 1058 del 17/01/2018

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