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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24870-2016 proposto da:
L.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BARBATO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO MARCELLO;
- ricorrente -
contro
L.P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2657/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
L.A.L. propone un unico motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano n.2657 del 2016 del 27.6.2016.
L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Questa la vicenda: la L. intraprendeva una esecuzione mobiliare, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti del padre L.P., per ottenere alcune somme arretrate dovute a titolo di contribuzione al suo mantenimento; il padre formulava opposizione nel corso del procedimento esecutivo, il g.e. rigettava l'istanza di sospensione e fissava termine per l'inizio del giudizio di merito. A fronte della inattività del padre, la stessa L. provvedeva a notificargli nei termini un "atto di opposizione" con il quale chiedeva accertarsi l'inesistenza delle altrui ragioni di opposizione. L'atto di citazione regolarmente notificato veniva iscritto a ruolo fuori termine, il settimo giorno, in difformità della previsione contenuta nell'art. 616 c.p.c., che abbrevia alla metà il termine per iscrivere le opposizioni all'esecuzione.
Il padre si costituiva in giudizio, benchè tardivamente, direttamente all'udienza di comparizione. ...
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