Con l’ordinanza 1369, pubblicata il 18 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al momento in cui si ritiene perfezionato il deposito telematico del ricorso in opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso dal consulente tecnico d’ufficio (CTU), nel caso in cui il deposito venga effettuato nel registro della volontaria giurisdizione anziché nel registro degli affari contenziosi civili.
Lunedi 23 Gennaio 2023 |
IL CASO: La controversia origina da un opposizione ad un decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio che veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale in quanto ritenuta tardivamente proposta.
Nel caso di specie il ricorso era stato iscritto dall’opponente telematicamente entro il termine dei trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato. Il deposito era stato effettuato nel registro della volontaria giurisdizione e non nel registro del contenzioso civile. Il fascicolo veniva riscritto d’ufficio oltre il suddetto termine a seguito della rimessione d’ufficio del fascicolo dalla Sezione Volontaria Giurisdizione all’ufficio Affari Civili Contenziosi.
Nel ritenere inammissibile l’opposizione, il Tribunale aveva dato rilievo ai fini della tempestività del deposito alla data in cui era stato emesso il provvedimento del Presidente di trasmissione della causa dalla sezione della volontaria giurisdizione agli affari civili contenziosi e non alla data dell’avvenuto deposito telematico da parte dell’opponente seppur in un registro diverso da quello in cui andava effettivamente depositato.
LA DECISIONE: La Suprema Corte, investita della questione dall’originario opponente, ha ritenuto il ricorso promosso da quest’ultimo fondato e nell’accoglierlo con rinvio della causa al Tribunale di provenienza, ha affermato il principio di diritto secondo cui “ il deposito telematico del ricorso per opposizione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto”.
I giudici di legittimità, dopo aver ricordato che l'opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2022 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU va proposta entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario, hanno evidenziato che la nuova iscrizione dell’opposizione effettuata dall’ufficio Affari Civili Contenziosi, nel caso esaminato, aveva una valenza meramente interna e non poteva travolgere gli effetti dell'originaria iscrizione e del deposito tempestivo del ricorso, essendo stato assicurata la presa di contatto tra il soggetto opponente e l'ufficio giudiziario, con pieno conseguimento dello scopo del deposito stesso anche agli effetti della tempestività dell'opposizione.