Con l’ordinanza n. 20054/2022, pubblicata il 21 giugno 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al termine entro il quale va proposta l’opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d’ufficio.
Lunedi 27 Giugno 2022 |
IL CASO: Nella vicenda esaminata, un C.T.U. proponeva opposizione avverso il capo della sentenza emessa dal Tribunale che gli aveva liquidato i compensi per l’attività dallo stesso prestata nell’ambito di un giudizio che vedeva contrapposti una compagnia assicuratrice e un automobilista.
L’opposizione veniva dichiarata inammissibile dal Tribunale per essere stata presentata tardivamente.
Il Tribunale evidenziava che ai sensi del nuovo testo dell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002, applicabile nella fattispecie, come modificato dall’art. 34 d.lgs. n. 150 del 2011, le controversie ivi previste sono regolate dal rito sommario di cognizione e, pertanto, l’opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice deve essere proposta , a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni previsto, in via generale dall’art. 702 quater cod. proc. civ.
Termine che nella fattispecie esaminata non era stato rispettato in quanto il provvedimento impugnato era stato notificato all’interessato il 16 giugno 2015 e l’opposizione era stata proposta il 30 luglio 2016.
Il consulente tecnico d’ufficio, ritenendo errata la decisione del Tribunale, investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 702 quater cod. proc. civ. richiamato dal giudice di merito.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dai giudici della Suprema Corte i quali nel rigettarlo hanno evidenziato che come già affermato in un altro arresto giurisprudenziale degli stessi giudici di legittimità (sentenza n. 4423 del 2017), l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 702 quater del codice di procedura civile e quindi, entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.
La suddetta disposizione, hanno concluso, si applica non in via analogica, ma direttamente, in forza dell’esplicito rinvio contenuto nell’art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 all’art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, che dichiara applicabili al procedimento le disposizioni dettate per il rito sommario di cognizione.