Compenso CTU: i poteri decisori del giudice che ha emesso il decreto di liquidazione

Compenso CTU: i poteri decisori del giudice che ha emesso il decreto di liquidazione

Il decreto di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d’ufficio non è revocabile né può essere modificato dal Giudice che lo ha emesso. Esso può essere modificato solo a seguito dell’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 170 del D.p.r. n. 115 del 2002.

Martedi 9 Gennaio 2024

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 313, pubblicata il 5 gennaio 2024.

IL CASO: La vicenda esaminata nasce da un giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità di un ex amministratore di una società fallita e la richiesta di condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni.

Nel corso del giudizio, al fine di quantificare il danno da mala gestio da parte del convenuto, veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio.

All’esito della perizia, il Giudice liquidava i compensi al consulente nominato.

A seguito di alcune contestazioni svolte nel corso dell’udienza successiva al deposito dell’elaborato peritale, il Giudice si riservava e all’esito confermava il provvedimento di liquidazione, correggendone la motivazione.

Avverso quest’ultimo provvedimento, gli eredi dell’ex amministratore, deceduto nelle more, proposero opposizione ai sensi dell’art. 170 DPR n. 115/2002.

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo liquidato al CTU.

La decisione veniva ritenuta errata dal consulente tecnico d’ufficio che la impugnava con ricorso per cassazione deducendo, con uno dei due motivi del gravame, la violazione dell'art. 170 DPR 115/2002, dell'art. 15 del D. Lgs 150/2011 e dell'art. 702 quater c. p.c, per non avere il Tribunale rilevato la tardività dell'opposizione che era stata proposta avverso l'ordinanza confermativa del decreto di liquidazione dei compensi.

Secondo il ricorrente, l'opposizione ai sensi dell'art.170 deI DPR n .115 del 2002 doveva essere proposta avverso il primo decreto di liquidazione entro trenta giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto, non essendo consentita la rettifica del provvedimento da parte dello stesso giudice, anche se confermativa del primo decreto con diversa motivazione.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale lo ha accolto dichiarando inammissibile l’opposizione avverso l’originario decreto di liquidazione dei compensi al CTU.

Nel decidere il ricorso, i giudici di legittimità hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il decreto di liquidazione del compenso in favore dell'ausiliario del Giudice ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere modificato solo a seguito dell'opposizione ai sensi del D.P.R. n .115 del 2002, ex art. 170 ed osservato che:

  1. il decreto di liquidazione del compenso dell’ausiliario del giudice è idoneo a divenire cosa giudicata perché regolamenta interessi protetti dall’ordinamento giuridico e si forma con la previsione di un procedimento a cognizione piena, seppure eventuale e differita:

  2. l’art. 170 del DPR n. 115 del 2002 prevede che il procedimento di opposizione si svolga nelle forme del rito sommario di cognizione, modello procedimentale che, nonostante la denominazione di sommario e deIla collocazione tra i procedimenti speciali, è sovrapponibile, sotto il profilo funzionale ed effettua le, al giudizio ordinario di cognizione.

  3. di conseguenza, il decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari non è revocabile, né modificabile d'ufficio, poiché l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa.

  4. il potere di revoca (o di modifica) risulterebbe del resto del tutto incompatibile con la previsione, nello stesso art. 170 del DPR 115 del 2002, di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 313 2024

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