Eccezione di incompetenza: termini e decadenze del rilievo di parte e d'ufficio

Eccezione di incompetenza: termini e decadenze del rilievo di parte e d'ufficio

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 14170/2019 torna ad occuparsi della questione di competenza, individuando termini e modalità di deduzione della relativa eccezione.

Martedi 18 Giugno 2019

Il caso: La società A. spa conveniva avanti al Tribunale P.L. chiedendo che fosse accertato che il convenuto non aveva titolo per occupare una fascia di terreno di proprietà della società attrice; il convenuto non si costituiva in giudizio dieci giorni prima dell'udienza di comparizione e si presentava personalmente all'udienza senza assistenza di difensore, depositando un documento dal quale risultava, a suo parere, una ricevuta firmata dalla società attrice a titolo di compenso per il presunto affitto del terreno oggetto della domanda.

Il Giudice istruttore rimetteva quindi gli atti al Presidente del Tribunale per l'eventuale assegnazione della causa alla Sezione specializzata agraria, ma il Presidente, restituiva gli atti al Giudice, non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 274 del codice di rito civile.

Alla successiva udienza davanti al G.I in data 8 gennaio 2018 il convenuto si costituiva a mezzo di difensore, proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza di un contratto verbale di affitto agrario della porzione di terreno contestata, con conseguente richiesta di assegnazione della causa alla Sezione specializzata agraria.

ll Giudice dichiarava la propria incompetenza, per essere competente la Sezione specializzata agraria del medesimo Tribunale.

Contro l'ordinanza indicata propone regolamento di competenza la società A. spa, deducendo violazione degli artt. 38, primo comma, 416 e 447-bis del codice di procedura civile.; osserva il ricorrente che:

  • dalla lettura coordinata delle norme citate l'eccezione di incompetenza deve essere sollevata nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il che significa che nel rito del lavoro il convenuto si sarebbe dovuto costituire almeno dieci giorni prima della prima udienza;

  • ciò non è avvenuto, perché alla prima udienza il convenuto è comparso di persona, mentre la domanda riconvenzionale è stata proposta solo alla udienza dell'8 gennaio 2018 con la relativa comparsa di risposta, da ritenere tardiva;

    Gli Ermellini, nell'accogliere il ricorso e nel confermare quindi la competenza del Tribunale nella sua composizione ordinaria, rilevano quanto segue:

  • a norma dell'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., l'incompetenza per materia, per valore e per territorio deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata;

  • ne consegue che il convenuto deva considerarsi decaduto da tale possibilità, posto che alla prima udienza davanti al Tribunale egli si presentava personalmente senza assistenza di difensore, con la conseguenza che ogni attività compiuta in quella circostanza è, perciò, da ritenere tanquam non esset;

  • né può assumere alcun effetto di sanatoria la circostanza che il convenuto si sia costituito alla successiva udienza davanti al G.I., perché il termine legale era, a quel punto, irrimediabilmente decorso;

  • occorre stabilire quindi se la medesima potesse essere ancora rilevata d'ufficio dal giudice: il terzo comma del citato art. 38 dispone che l'incompetenza per materia, per valore e quella per territorio c.d. funzionale sono rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 del medesimo codice, cioè l'udienza fissata per la prima comparizione;

  • il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 38, terzo comma, cit. va svolto in modo chiaro ed inequivocabile, onde stimolare il contraddittorio e l'esercizio consapevole del diritto di difesa, e non oltre l'udienza di cui all'art. 183 cit.; ma non occorre che al rilievo tempestivo faccia seguito anche la contestuale decisione sulla competenza;

  • la questione in esame, benché posta irritualmente attraverso lo strumento della rimessione al Presidente del Tribunale, fu tempestivamente sollevata d'ufficio dal Giudice alla prima udienza anche se, formalmente, la declaratoria di incompetenza ci fu soltanto dopo che il Presidente del Tribunale aveva restituito gli atti al Giudice istruttore;

  • la tempestività dell'eccezione non significa, però, che essa sia stata validamente posta: il Giudice ha ritenuto infatti di ravvisare la competenza della Sezione specializzata agraria non sulla base di una propria valutazione fondata sugli atti di causa, bensì raccogliendo la sollecitazione del convenuto, il quale, non costituitosi, aveva prodotto un documento che induceva a far ritenere sussistente la competenza della Sezione specializzata agraria;

  • tale modo di porre d'ufficio la questione di competenza è inammissibile: non essendo ammessa la difesa personale, le deduzioni tratte dalla documentazione irritualmente prodotta dal convenuto di persona erano da considerare tanquam non esset in ragione della carenza di difesa tecnica;

  • non essendo stato ritualmente esercitato, da parte del Tribunale, il potere di sollevare d'ufficio la questione di competenza, la stessa sia ormai preclusa, per cui la competenza del Tribunale ordinario non può essere più messa in discussione.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.14170/2019

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