La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16329/2022 si è pronunciata in merito alla ammissibilità o meno del ricorso per regolamento di competenza nel caso in cui il convenuto opposto introduca davanti al giudice di pace una riconvenzionale che ne eccede il valore e il tribunale venga investito di tutta la causa.
Martedi 5 Luglio 2022 |
Il caso: Tribunale di Bari ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza in relazione alla riassunzione davanti a sé della causa pendente tra Tizio e Caio avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo intimato dal Giudice di Pace di Bari, causa riassunta davanti al Tribunale a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale dell'opponente, esorbitante dai limiti di valore della competenza del Giudice di Pace.
A sostegno del ricorso per regolamento di competenza il Tribunale ha rilevato che, a fronte della domanda riconvenzionale dell'opponente, il Giudice di Pace adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto separare le due cause trattenendo davanti a sé quella relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo e rimettendo al Tribunale la cognizione della domanda riconvenzionale.
Per il P.G. presso la Corte di Cassazione il ricorso è fondato e ammissibile.
Per costante orientamento infatti, “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace, poiché la competenza, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale in difetto qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.”
Decisione: declaratoria della competenza funzionale del Giudice di Pace di Bari per l'opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza per valore del Tribunale di Bari solo limitatamente alla domanda riconvenzionale.
Cassazione civile ordinanza n.16329 2022