Con l'ordinanza n. 24716/2022 la Corte di Cassazione, nell'ambito di un ricorso per regolamento di competenza, fa chiarezza in merito ai rapporti tra art. 18 c.p.c e artt. 20 e 38 c.p.c allorchè il giudizio verta su rapporti obbligatori sorti tra le parti legate da un rapporto affettivo, poi venuto meno.
Giovedi 1 Settembre 2022 |
Il caso: Il Tribunale di Firenze, accolta l’eccezione d’incompetenza territoriale avanzata da Tizio, opponente avverso decreto ingiuntivo emesso in favore di Mevia, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli Nord, sul presupposto che la controversia verteva in materia di rapporti di tipo familiare e, trovando applicazione l’art. 18 cod. proc. civ., andava affermata la competenza del giudice del luogo di residenza della parte convenuta in senso sostanziale.
Mevia impugna la decisione con regolamento necessario di competenza, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 38 cod. proc. Civ.: nel caso di specie, per la ricorrente:
avrebbe dovuto trovare applicazione il foro in cui l’obbligazione era sorta, ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Firenze;
non poteva assumere significato di discrimine giuridico la circostanza che all’epoca, com’era incontroverso, le parti fossero legate da un rapporto affettivo.
Per la Suprema Corte la censura è fondata: si legge nella motivazione che:
a) nel caso in esame deve applicarsi il principio secondo il quale la competenza deve essere determinata sulla base della prospettazione attorea (cfr., Cass. n. 15254/2020; Cass. n. 8189/2012);
b) non è dubbio che, quali che fossero stati all’epoca i rapporti sentimentali fra l’opposta e l’opponente, la dazione risulta essere stata ricondotta a un prestito stipulato in territorio ricadente nel circondario del Tribunale di Firenze.;
c) di conseguenza, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. civ., uno dei fori facoltativi coincide con il luogo in cui è sorta l’obbligazione dedotta in giudizio: né, è appena il caso di soggiungere, ipotizzare trattarsi, come fa il Giudice, di una obbligazione “avente origine nei rapporti di tipo familiare e di coppia”, può assumere discrimine giuridicamente rilevante.
Decisione: la Corte cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Firenze.