La Corte di cassazione nell'ordinanza n. 7955 del 20 marzo 2023, nell'ambito di un giudizio di regolamento di competenza, fa chiarezza in merito alla sorte del decreto ingiuntivo allorchè l'opposizione sia proposta avanti ad un giudice che si dichiari incompetente per territorio.
Mercoledi 29 Marzo 2023 |
Il caso: La società Alfa spa otteneva dal Giudice di Pace di Grosseto un decreto ingiuntivo nei confronti di Tizio e Mevia; quest'ultima, a sua volta, proponeva, sempre innanzi al Giudice di pace di Grosseto, opposizione a quel decreto, chiedendo in via preliminare che si dichiarasse l'incompetenza per territorio del giudice adito.
Il Giudice di Pace di Grosseto accoglieva l'eccezione, ed indicava come competente il Giudice di Pace di Palermo.
Riassunta la causa a Palermo, il Giudice di Pace di quel luogo contestava d'ufficio l'indicazione di essere lui competente, e dichiarava a sua volta l'incompetenza a decidere della opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando la regola per la quale la competenza a conoscere della opposizione spetta funzionalmente al giudice che ha emesso l'ingiunzione, e dunque al Giudice di Grosseto.
Il GdP di Palermo sollevava d'ufficio regolamento di competenza; la società Delta, subentrata alla creditrici, nel corso del giudizio, per cessione del credito, deposita memoria ex art. 47 c.p.c., deducendo che:
a) è erronea la decisione del Giudice di pace di Palermo, sulla base del rilievo che, nel momento in cui il Giudice di Pace, investito della cognizione della opposizione a decreto ingiuntivo, ha declinato la propria incompetenza, in quello stesso momento ha implicitamente revocato il decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il giudizio di opposizione diventa un normale giudizio di cognizione del diritto fatto valere, il quale è soggetto alle regole di competenza proprie di un autonomo giudizio.
La Cassazione, nel confermare la competenza del GdP di Palermo, osserva che:
1) la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice "ad quem" non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio;
2) in tale giudizio riassunto è, pertanto, ammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza, potendo la riassunzione cumulare in sé anche la funzione introduttiva di un nuovo giudizio e non traducendosi ciò in una violazione del contraddittorio, in quanto il chiamato non resta assoggettato alle preclusioni e alle decadenze eventualmente già maturate nella precedente fase del giudizio.