Con sentenza n. 6490/2026 del 18 marzo 2026, la Cassazione afferma che il regolamento condominiale, anche contrattuale, non può vietare al condomino il distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento, né subordinarlo ad autorizzazione dell'amministratore, purché il condomino provi l'assenza di pregiudizi per gli altri.
| Mercoledi 25 Marzo 2026 |
Mevia, acquirente di un appartamento in un condominio, chiedeva all'amministratore il consenso al distacco dal riscaldamento centralizzato, allegando una perizia tecnica che attestava la fattibilità dell'operazione senza pregiudizi per l'impianto comune né aggravio di spese per gli altri condomini.
Ricevuto il diniego, nel 2008 procedeva ugualmente al distacco e avviava un procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP): il consulente nominato dal giudice confermava la sussistenza delle condizioni legittimanti, ma nonostante la perizia favorevole, il Condominio Alfa manteneva la propria opposizione, costringendo Mevia a instaurare il giudizio di merito per ottenere il riconoscimento della legittimità del distacco già eseguito.
Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava la decisione, rilevando che:
La Seconda Sezione civile, nell'accogliere il ricorso di Mevia, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, sulla base delle seguenti argomentazioni:
Il regolamento condominiale, anche se di natura contrattuale, non può vietare al condomino di rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento e di distaccare le diramazioni della propria unità immobiliare dall'impianto comune, né può subordinare tale diritto all'autorizzazione dell'amministratore.
La clausola regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune.
Il condomino che esercita tale diritto è tenuto unicamente a provare che dal distacco non derivino aggravio di spese per gli altri condomini né squilibri termici pregiudizievoli per la regolare erogazione del servizio; ove tali condizioni siano soddisfatte, rimane obbligato al pagamento delle sole spese di conservazione dell'impianto comune, con esonero da quelle di esercizio.