Il condomino che si distacca legittimamente dall’impianto di riscaldamento centralizzato è tenuto al pagamento dei c.d. consumi involontari.
Venerdi 22 Febbraio 2019 |
Questo è quanto affermato dal Tribunale di Roma nella sentenza nr. 8/2019, pubblicata il 2 gennaio 2019, ribadendo i principi espressi dalla Corte di Cassazione che hanno ispirato il legislatore ad introdurre, con la legge n. 220 del 2012, un ulteriore comma nell’articolo 1118 del codice civile, secondo il quale <<Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma>>.
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, i proprietari di un appartamento situato al piano attico di un condominio, che si erano distaccati dall’impianto di riscaldamento centralizzato comunicandolo più volte al condominio ed invitando l’assemblea a procedere al ricalcolo delle quote relative alla ripartizione delle spese di riscaldamento, impugnavano due delibere assembleari che avevano ad oggetto la ripartizione delle suddette spese poste anche a loro carico, chiedendo al Tribunale di accertare la legittimità del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato con conseguente dichiarazione di esonero dall’obbligo di contribuire al pagamento delle spese di esercizio e l’ annullamento delle delibere con le quali l’assemblea aveva approvato il bilancio consuntivo e quello preventivo, unitamente ai riparti, relativi alla gestione del riscaldamento.
Il Tribunale ha accolto le domande formulate dagli attori, dichiarando la legittimità del loro distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, ritenendoli obbligati a contribuire alle spese di esercizio solo in relazione ai c.d consumi involontari, individuati nella quota di inefficienza dell’impianto, in quanto in mancanza si verificherebbe un incremento dei costi sostenuti dagli altri condòmini che prima del distacco gravavano sui gli stessi in misura minore, integrando il distacco un aggravio di cui il condòmino distaccatosi deve farsi carico.
Secondo il giudice è legittima e rientra nelle prerogative del condòmino la rinuncia unilaterale all’impianto condominiale di riscaldamento centralizzato tutte le volte in cui essa non comporti nè aggravio di spese per gli altri condòmini che continuano a fruirne, nè squilibri termici per l’erogazione del servizio.
E’ nulla la delibera con la quale l’assemblea condominiale, nonostante l’assenza delle suddette condizioni ostative (aggravio di spese per gli altri condòmini e squilibri termici per l’erogazione del servizio), si opponga alla richiesta di distacco avanzata dal condòmino.
In ogni caso, è onere del condòmino distaccato, ha continuato il Tribunale, partecipare alle sole spese per la conservazione dell’impianto ai sensi dell’articolo 1118 codice civile e non, quindi, alle spese per l’utilizzo del servizio comune, salvo nel caso in cui lo stesso tragga vantaggio dall’altrui perdurante sua fruizione o nel caso di una diversa previsione contenuta nel regolamento di condominio.
Grava sul condòmino che intende distaccarsi, l’onere di fornire la prova della mancanza di squilibri termici che possano pregiudicare l’afflusso di calore nelle unità immobiliari allacciate all’impianto centralizzato ovvero l’aggravio di costi per i singoli condòmini che continuano ad usufruire dell’impianto centralizzato. Tale onere viene assolto con la produzione di una perizia redatta da un tecnico competente con la quale si attesta la ricorrenza delle condizioni previste dal quarto comma dell’articolo 1118 codice civile.
Il condominio che voglia contrastare la richiesta di distacco ha l’onere di produrre una perizia tecnica con la quale si smentisce quanto riportato nella perizia prodotta dal condòmino.