Il diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c

Il diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 c.c

Secondo quanto disposto dal secondo comma dell’art. 540 del Codice Civile, alla morte di uno dei coniugi, è riservato al coniuge superstite, anche in presenza di altri chiamati all’eredità, il diritto di abitazione sulla casa adibita durante il matrimonio a residenza familiare.

Martedi 14 Marzo 2023

Il predetto diritto di abitazione vale per un solo immobile o può essere esteso a più residenze nel caso in cui i coniugi abbiano utilizzato nel corso del matrimonio più case in via temporanea ed alternativa?

Alla domanda ha fornito risposta negativa la Corte di Cassazione con la sentenza 7128, pubblicata il 10 marzo 2023, evidenziando che assume rilevanza ai fini del riconoscimento del diritto di abitazione il centro di aggregazione prevalente della famiglia.

IL CASO: Nella vicenda esaminata un padre agiva in giudizio contro i figli chiedendo al Tribunale di accertare il diritto di abitazione in suo favore su una villa di campagna e in via alternativa su un appartamento, entrambi di proprietà della moglie deceduta e la condanna dei convenuti al versamento di una somma di denaro che l’attore asseriva di aver anticipato per lavori di manutenzione della villa.

La domanda veniva accolta sia dal Tribunale, in primo grado, sia dalla Corte di Appello. Quest’ultima, in particolare, nel confermare la decisione del Tribunale, affermava che i coniugi avevano vissuto il loro rapporto ripartendo la propria vita su due abitazioni tra le quali la villa di campagna. Pertanto, tale ultimo immobile, secondo i giudici della Corte territoriale, doveva essere considerato come dimora abituale e, quindi, soggetto al diritto di abitazione del coniuge superstite riconosciuto dal secondo comma dell’art. 540 del Codice Civile.

Pertanto, gli originari convenuti, rimasti soccombenti in entrambi i gradi di giudizio di merito, proponevano ricorso per cassazione ritenendo erronea la decisione della Corte di Appello sostenendo che il diritto di uso e abitazione riservato al coniuge superstite non può riguardare due o più residenze alternative.

LA DECISIONE: La decisione della Corte di Appello è stata ribaltata dalla Cassazione la quale ha ritenuto fondato il ricorso e nell’accoglierlo con rinvio al giudice di merito, ha affermato il seguente principio di diritto “il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia”.

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