Il giudicato formatosi a seguito della mancata tempestiva opposizione avverso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione copre anche il fatto impeditivo dell’inadempimento del locatore quale causa di risoluzione del contratto e il risarcimento danni in favore del conduttore.
Giovedi 26 Luglio 2018 |
Così si espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19113/2018, pubblicata il 18 luglio scorso.
IL CASO: Nella vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour, la Curatela del Fallimento di una società conduttrice di un immobile conveniva in giudizio il locatore, chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di locazione e venisse riconosciuto all’attore il risarcimento del danno per l’inidoneità dell’immobile all’uso, in quanto privo della concessione edilizia e del certificato di agibilità.
La domanda veniva accolta dal Tribunale e la sentenza di prime cure veniva confermata in sede di gravame dalla Corte di Appello che rigettava l’impugnazione promossa dal locatore. Prima dell’instaurazione del giudizio ordinario da parte della società conduttrice, il locatore aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per canoni di locazione insoluti, avverso il quale la società conduttrice aveva proposto opposizione, che veniva dichiarata improcedibile e conseguentemente il decreto ingiuntivo veniva dichiarato definitivamente. esecutivo
Secondo la Corte territoriale, la mera dichiarazione di improcedibilità del giudizio di opposizione non impediva la riproposizione della domanda riconvenzionale non coltivata, mentre oggetto del decreto ingiuntivo era solo il pagamento dei canoni.
Avverso la sentenza della Corte di Appello il locatore interponeva ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod.civ. e art. 647 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.3, c.p.c., e sostenendo che il giudicato sostanziale formatosi sul decreto ingiuntivo copre sia il dedotto che il deducibile e che con l'opposizione proposta fuori termine il Fallimento aveva avuto la possibilità di far valere la risoluzione del contratto.
LA DECISIONE: Gli Ermellini con l’ordinanza in commento hanno ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo, hanno evidenziato che:
Secondo il consolidato orientamento di legittimità “ il giudicato di accoglimento formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad un rapporto di locazione, non si limita a fare stato, tra le stesse parti circa l'esistenza e validità del rapporto corrente fra le parti e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza totale o parziale del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni "contra legem" del canone” (Cass. 11 giugno 1998, n. 5801; 24 luglio 2007, n. 16319; 26 giugno 2015, n. 13207; 11 luglio 2017, n. 17049);
Il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; 24 marzo 2006, n. 6628).
Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 19113 del 18/07/2018