Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 19113 del 18/07/2018

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 19113 del 18/07/2018
Giovedi 26 Luglio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - rel. Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13746-2017 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA ROMANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MINESTRONI;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DIAMANTI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1302/2016 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

il Fallimento n. 369/2011 di (OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Pescara F.S. chiedendo la dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione ed il risarcimento del danno per inidoneità dell'immobile all'uso in quanto privo di concessione edilizia e certificato di agibilità. Il Tribunale adito accolse la domanda, dichiarando risolto il contratto e condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 59.267,38 oltre interessi. Avverso detta sentenza propose appello il F.. Con sentenza di data 30 novembre 2016 la Corte d'appello di L'Aquila rigettò l'appello.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che non si era formato il giudicato sull'oggetto della domanda proposta dal Fallimento in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del F. posto che la sentenza n. 821/2011, indicata dall'appellante, non solo non era stata prodotta (vi era in atti solo il dispositivo sub doc. 4 del fascicolo dell'appellante), ma se era quella che si limitava a dichiarare improcedibile l'opposizione ed a dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo, essa non impediva la riproposizione della domanda riconvenzionale non coltivata, mentre oggetto del decreto ingiuntivo era solo il pagamento dei canoni. ...

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