La Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 286 del 21/12/2016 ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Genova in tema di attribuzione del cognome materno al figlio.
Mercoledi 28 Dicembre 2016 |
Il caso: il Tribunale ordinario di Genova respingeva il ricorso proposto da due genitori avverso il rigetto, da parte dall'ufficiale dello stato civile, della richiesta di attribuire al figlio dei ricorrenti il cognome materno, in aggiunta a quello paterno.
Proposto reclamo avverso il provvedimento del Tribunale, la Corte di Appello di Genova, solleva, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238(Ordinamento dello stato civile) e 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede "l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori".
In particolare, si assume la violazione:
1) dell'art. 2 Cost., in quanto verrebbe compresso il diritto all'identità personale, il quale comporta il diritto del singolo individuo di vedersi riconoscere i segni di identificazione di entrambi i rami genitoriali;
2) degli artt. 3 e 29, secondo comma, Cost., poiché sarebbe leso il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi tra di loro;
3) dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all'ar 16, comma 1, lettera g), della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa 28 aprile 1995, n. 1271 e 18 marzo 1998, n. 1362, nonché alla risoluzione 27 settembre 1978, n. 37, relative alla piena realizzazione dell'uguaglianza dei genitori nell'attribuzione del cognome dei figli.
La Corte Costituzionale, nel ritenere fondata la questione sollevata in riferimento ai predetti articoli, osserva che:
- tuttora è preclusa la possibilità per la madre di attribuire al figlio, sin dalla nascita, il proprio cognome, nonché la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre;
- tale preclusione pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisca un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare;
- la piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori;
- il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'art. 3 Cost., né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'art. 29, secondo comma, Cost.: tale diversità di trattamento dei coniugi nell'attribuzione del cognome ai figli, peraltro espressione di una superata concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi, non è compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della loro pari dignità morale e giuridica;
Pertanto, alla luce delle predette considerazioni, la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno, estendendo la dichiarazione di incostituzionalità all'art. 262, primo comma cod. civ. e all'art.299, terzo comma c.c.
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