Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

La condanna comporta la sospensione della potestà genitoriale.

Corte di Cassazione, Sezione VI penale, sentenza del 28 aprile 2016 n. 17679.

Mercoledi 28 Dicembre 2016

1. La giurisprudenza della Suprema Corte

Con sentenza del 22 maggio 2015 la Corte territoriale di Trento confermava la sentenza del giudice di prime cure che aveva riconosciuto una madre colpevole del delitto di cui all’articolo 574 bis c.p. per aver sottratto la figlia minore al padre conducendola e trattenendola in Germania.

La Signora presentava ricorso presso la Corte di Cassazione denunciando nei motivi la violazione di legge in relazione all’art. 574 bis c.p. atteso che non si sarebbe potuta considerare sufficiente la materialità della condotta di allontanamento e la volontà contraria dell’altro genitore ma si sarebbe dovuto considerare il quadro complessivo in cui la condotta si inseriva, salvaguardando in concreto l’interesse del minore, anche in considerazione del fatto che il Tribunale dei Minorenni aveva disposto l’affidamento della bambina alla madre.

La Corte di Cassazione, Sezione VI penale, con sentenza del 28 aprile 2016 n. 17679 ha respinto il ricorso della Signora evidenziando che “il reato di cui all’art. 574 bis c.p. è integrato dalla condotta di “abductio” o di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, cui consegua l’impedimento dell’esercizio della potestà genitoriale (Cass. Sez.VI, n° 45266/2014, C., rv 261011).

Esso è connotato, rispetto a quello di cui all’art. 574 c.p., dall’elemento specializzante costituito dal trasferimento o trattenimento all’estero, che vale a renderlo più grave”.

La sottrazione, continuano gli Ermellini di Piazza Cavour, “è sottesa a quella stessa condotta, in quanto da essa discenda l’impedimento in tutto o in parte delle prerogative inerenti alla potestà (oggi, responsabilità) genitoriale.

Ciò vale quanto dire che l’articolo 574 bis c.p. esplicita la nozione di sottrazione, ulteriormente qualificandola attraverso le modalità e gli specifici effetti della condotta. La sottrazione va correlata al potere/dovere di cura che discende direttamente dalla legge e che grava sul soggetto che ha la potestà/responsabilità genitoriale, nel senso che essa non si risolve solo nella privazione del contatto fisico, ma implica nel contempo che sia materialmente pregiudicata la possibilità dell’esercizio di quel potere/dovere.

Nel caso di una coppia di genitori, parimenti investiti del potere/dovere di cura, entrambi devono concorrere al suo esercizio nell’interesse del minore, essendo previsto il sussidiario intervento dell’A.G. nelle situazioni di conflitto.

D’altro canto, continua ancora la Corte “ non può essere precluso a chi ne sia investito l’esercizio delle relative prerogative, che implicano in primo luogo la scelta del luogo in cui il minore deve risiedere, nonché la possibilità di influire sulla sua educazione e sulla sua vita affettiva e relazionale.

La sottrazione si risolve dunque nell’impedimento al soggetto che ne sia investito della possibilità materiale di esercitare quelle prerogative, in ciò ravvisandosi il pregiudizio per il minore, fino a quando la competente A.G. non disponga diversamente, disciplinando la sfera rispettiva delle potestà e responsabilità genitoriali.

Così inquadrata la fattispecie, peraltro inserita nel capo IV del titolo XI, dedicato ai delitti contro l’assistenza familiare, è indubbio che la stessa miri a salvaguardare primariamente l’interesse del minore e della società a che venga assicurato l’armonico esercizio delle prerogative genitoriali. Corrispondentemente l’offensività della condotta va rapportata all’incidenza che essa ha su quell’armonico esercizio.

Non è dunque la valutazione in concreto di quell’interesse, ma il fatto stesso dell’indebita sottrazione, cui si correli l’effettivo e apprezzabile impedimento di quelle prerogative, che vale a giustificare la sanzione.

Ciò significa altresì che la limitazione delle stesse può discendere solo da una loro diversa distribuzione, fondata su una specifica valutazione degli interessi in gioco, formulata dall’A.G. competente.

Dunque in conclusione, nel rigettare il ricorso la Corte ha dato rilievo alla sottrazione in sé, accompagnata dalla concreta preclusione del potere/dovere di cura in capo al padre, in ciò risiedendo l’offesa al bene giuridico protetto, a prescindere dal successivo apprezzamento del concreto interesse del minore, valutato dall’A.G. competente, apprezzamento con il quale nella specie è stata fatta coincidere la cessazione della permanenza del reato, cioè la cessazione dell’autonoma rilevanza di quella condotta di materiale preclusione.

L'articolo 574 bis del Codice Penale è il risultato non solo di forti sollecitazioni da parte del Parlamento Europeo, attento a migliorare le esigenze normative alla luce di matrimoni misti, ma trattasi anche di uno strumento volto a colmare lacune normative rappresentate dall'articolo 573, 574 e 575 del Codice Penale, nonché da un carente quadro processuale rappresentato dall'articolo 321 e 55 del Codice di rito.

Per la Corte di Cassazione, affinché si configuri il reato di cui all'articolo 574 bis del Codice Penale è necessario che la sottrazione sia volta ad annullare per un tempo considerevole la responsabilità genitoriale.

Tale orientamento è stato adottato dalla IV Sezione della Suprema Corte con sentenza num. 22911 del 19 febbraio 2013.

E’ un reato plurioffensivo, in quanto il legislatore ha voluto tutelare non solo la responsabilità genitoriale, ma anche il diritto del minore a vivere nel proprio ambiente.. E’ un reato comune rilevato dall'inciso “Chiunque”, ma laddove il soggetto agente sia un genitore del minore, la condanna comporta la sospensione della responsabilità genitoriale.

2. ARTICOLO 574 BIS Codice Penale - Sottrazione e trattenimento di minore all'estero.

I consigli del Ministero della Giustizia.

Il codice penale, all’articolo citato, recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.”

Il sito del Ministero della giustizia riporta una serie di istruzioni e/o condotte nel caso in cui si sospetti che possa verificarsi una sottrazione internazionale di minore.

3. Cosa accade, in realtà

Se tutto quanto sopra è quello che normalmente avviene e/o dovrebbe avvenire, nella pratica quotidiana tutto si presente estremamente lungo, dispendioso, difficile e complesso.

Di fatto, ottenuta nel rispetto dei tempi della nostra Giustizia, la pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale del genitore operante la sottrazione, nulla cambia, vista soprattutto l’assenza di questi, il/la quale continua tuttavia ad arrogarsi il diritto di genitore avente l’affido esclusivo nel proprio Paese.

Il genitore non riesce ad avere alcun contatto con il figlio sottratto, peraltro continuamente manipolato dal genitore che lo ha portato via e dai suoi congiunti, con serie conseguenze e danni psicologici.

Le legislazioni e le Autorità dei diversi Paesi, pur se tutte uniformate alla convenzione dell’Aja ed al più recente Regolamento Bruxelles 2 bis in Europa, non riescono di fatto a cooperare come dovrebbero al fine di riportare il minore sottratto nel proprio Paese.

Il genitore ed il minore, vittime entrambe di tale sottrazione, continuano invece ad essere sole ad urlare, nel silenzio generale intorno a loro.

Spesso il minore sottratto è un infante, o comunque è molto piccolo.

Occorrono inoltre molti soldi per far fronte alle spese legali per ottenere e far eseguire all’estero i provvedimenti giudiziari, e per i viaggi necessari, troppo spesso nell’indifferenza di quanti potrebbero/dovrebbero aiutare e facilitare, persi dietro lentezze burocratiche che si sommano all’infinito.

Urlano contro le ingiustizie alle quali devono assistere troppo spesso impotenti: cause vinte e stravinte, sentenze e titoli esecutivi validi, ma esecuzioni distorte e mal eseguite o manipolate nel proprio Paese dal legale del genitore sottraente, quel tanto che basta perchè non si riesca poi a riportare il minore sottratto a casa, nel proprio Stato.

Urla destinate ancora, purtroppo, a rimanere prive di un reale ascolto e di una seria e pronta soluzione.

Abg. Isabella Castiglione

Avv. Rodolfo Pacor

Allegato:

Cassazione penale Sez. VI, Sent. 28-04-2016 n. 17679

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