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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -
Dott. RICCIARELLI Massimo - rel. Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere -
Dott. CORBO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
K.S.A., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/05/2015 della Corte di appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile, Avv. Andrea Antolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese;
Udito il difensore, Avv. Lorenzo Picotti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e ha insistito sulla sollevata questione di legittimità costituzionale.
1. Con sentenza del 22/5/2015 la Corte di appello di Trento ha confermato quella in data 4/2/2014, con la quale il Tribunale di Trento aveva riconosciuto K.S.A. colpevole del delitto di cui all'art. 574-bis cod. pen., risalente all'(OMISSIS) e consistito nel sottrarre la minore S.M., nata nel (OMISSIS), a S.R., genitore esercente la responsabilità genitoriale, conducendola e trattenendola in Germania e impedendo al S. l'esercizio della potestà: nella circostanza il Tribunale aveva condannato l'imputata alla pena di mesi otto di reclusione con entrambi i benefici di legge, applicando la pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale per mesi 16, e condannato inoltre la stessa imputata al risarcimento del danno in favore della parte civile, con assegnazione di una provvisionale di euro 20.000,00.
2. Ha presentato ricorso l'imputata tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p., agli effetti dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine alla ritenuta assenza di pericolo della minore nella permanenza ulteriore nella casa di (OMISSIS). ...
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