Impugnazione delibera assembleare: effetto interruttivo dell'istanza di mediazione.

Impugnazione delibera assembleare: effetto interruttivo dell'istanza di mediazione.

Sulla decorrenza del termine di trenta giorni per impugnare la delibera assembleare e per proporre l'obbligatoria istanza di mediazione

Nota alla Sentenza del Tribunale di Milano n. 13360/2016

Venerdi 23 Dicembre 2016

Ai sensi dell'art. 1137 c.c. è stabilito che per impugnare una delibera assembleare ritenuta annullabile, ci sono trenta giorni di tempo che decorrono dalla data stessa della delibera per i partecipanti all'assemblea, dalla notifica del verbale per gli assenti.

E' noto altresì che il d.lgs. 28/2010, in tema d'impugnazione di delibere assembleari condominiali, ha introdotto l'obbligo di esperire, preventivamente all'instaurazione del giudizio, il tentativo di mediazione presso un competente organo situato nello stesso circondario del Tribunale naturale per luogo.

Tale tentativo, a mente dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo, deve essere esperito nel medesimo termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. e che, qualora il tentativo fallisse, la domanda giudiziale deve essere proposta nel medesimo termine che, a sua volta, decorre dal deposito del verbale negativo presso la Segreteria dell'Organismo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 d.lgs. 28/2010.

Per la verifica del rispetto del primo termine, ovvero la corretta e tempestiva proposizione della domanda di mediazione, occorre riferirsi, però, non al giorno in cui questa è stata depositata presso l'Organismo prescelto bensì quando la domanda stessa è stata posta a conoscenza del Condominio emanante la delibera.

Per ovviare alla decadenza che potrebbe intervenire qualora la domanda fosse depositata negli ultimi giorni utili, sarebbe opportuno, per l'impugnante, portare personalmente a conoscenza del Condominio l'istanza proposta: incombente che il decreto legislativo 28/2010 ritiene esperibile “con ogni mezzo idoneo”.

E' fin qui abbiamo esaminato la fase prodromica: ma quando e in che momento, successivamente, è necessario far partire o ripartire i termini per l'impugnazione in conseguenza del deposito del verbale negativo di mancato accordo sulla mediazione?

In tal senso soccorre in aiuto la recente sentenza del Tribunale di Milano n. 13360/2016 del dott. Giacomo Rota depositata lo scorso 2 dicembre secondo cui la proposta di mediazione non sospende i termini di cui all'art. 1137 c.c. ma addirittura l'interromperebbe.

Con la logica conseguenza che, dal deposito del verbale negativo, ripartono ex novo i trenta giorni per l'impugnazione giudiziale e ciò sia in conformità con l'interpretazione più estensiva dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 sia con il costituzionalmente garantito diritto di agire ex articoli 3 e 24 della Carta Costituzionale del 1948.

Allegato:

Tribunale Milano sentenza del 30/11/2016

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