In data 1 dicembre 2016 il Ministro della Giustizia ha tenuto una conferenza stampa nel corso della quale ha presentato e illustrato le proposte conclusive del gruppo di lavoro istituito dal Ministro nel febbraio 2016 sulla tematica della sinteticità degli atti.
Giovedi 22 Dicembre 2016 |
La finalità del lavoro svolto dal team di esperti nominati da Ministro è stato quello di individuare strumenti o modalità volte a garantire una maggiore rapidità, efficacia e qualità del processo: tali obiettivi si possono raggiungere, secondo il Ministero, adottando la formula “sinteticità e chiarezza” a cui devono tendere sia gli atti giudiziari che quelli di parte.
Pertanto, avvocati e giudici sono egualmente coinvolti nella osservanza del dovere, ciascuno per la propria parte: il primo svolgendo una difesa sintetica, chiara e non ripetitiva; il secondo redigendo una sentenza chiara e sintetica nell'esposizione dei processi logici.
Tale formula per il Ministro rappresenta la chiave di volta per “la realizzazione di processi equi e di ragiovenole durata, che possano fornire alla parte interessata e alla collettività, altrettanto coinvolta nel corretto impiego della giurisdizione, una risposta di qualità”.
Sinteticità e chiarezza dunque che devono riguardare tutti gli atti processuali, per assicurare il principio del giusto processo che diventa lo scopo finale: per le esigenze che impone la tecnologia tradotta in processo civile telematico; per l'archiviazione in banche-dati; per la ricerca mediante registri informatici.
A detta del Ministro, la sovrabbondanza allunga il processo e i termini ragionevolmente contenuti, auspicati dall’art. 111 Costituzione, saltano inesorabilmente, danneggiando la parte che ha ragione.
Le proposte quindi del gruppo di lavoro “ministeriale” si sviluppano sotto due profili:
a) pratico-operativo:
- iniziale raccolta di protocolli processuali, condivisi dall'avvocatura con la Corte di cassazione e con molti uffici giudiziari di merito, che configurano prassi virtuose anche in materia di redazione di atti processuali, e che, anche se non vincolanti, presentano un elevato valore persuasivo, definendo prassi autoregolamentate in forza di interpretazioni condivise delle regole del processo; -
- realizzazione di una banca-dati delle buone prassi;
- condivisione dell'idea con il Consiglio nazionale forense e con il Consiglio superiore della magistratura, rendendo disponibili gli atti del proprio lavoro.
b) normativa:
- interventi legislativi per l’enunciazione del principio generale di sinteticità che valga tanto per gli atti di parte quanto per i provvedimenti giudiziari;
- norme che promuovano la chiarezza e l’organicità in ogni atto di parte o del giudice;
- norme che, richiedendo anche sinteticità nell’oralità, assegnino maggiori poteri alla conduzione dell’udienza e conformino relazione introduttiva e discussione ai canoni della concentrazione e della specificità.
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