Competenza per valore: le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo

Competenza per valore: le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo

Le spese di mediazione sono assimilate alle spese del processo nella determinazione del valore della causa ai fini della individuazionedel giudice competente.

Martedi 28 Novembre 2023

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 32306/2023.

Il caso: Tizio e Mevia citavano in giudizio avanti al Tribunale di Firenze Caio e Lucilla, chiedendo, una volta accertato l’inadempimento dei convenuti agli obblighi assunti con un contratto preliminare di compravendita di un immobile,la condanna dei medesimi al pagamento della somma di euro 5.000,00 pari all'importo della caparra confirmatoria versata, “oltre agli interessi legali dalla data della domanda al soddisfo”, nonché “al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio e delle spese per la procedura della mediazione”.

Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza, essendo competente il Giudice di pace di Firenze. Tizio e Mevia ricorrono per regolamento di competenza, lamentando la violazione dell’art. 7 c.p.c.:

per i ricorrenti il Tribunale erroneamente aveva omesso di tenere conto, nella determinazione del valore della controversia, che, in concorso con la domanda volta a ottenere il pagamento della somma di euro 5.000,00, era stata chiesta anche la condanna dei convenuti alla rifusione delle spese di mediazione, in relazione alle quali avevano prodotto la distinta di pagamento dell’importo euro 48,80.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, sul punto precisa:

a) l'art. 10 c.p.c. stabilisce che il valore della causa ai fini della competenza si determina dalla domanda e che a tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si aggiungono al capitale;

b) ad avviso dei ricorrenti la richiesta del rimborso delle spese per l’avvio del procedimento di mediazione, pari a euro 48,80, costituirebbe domanda autonoma che andrebbe sommata alla domanda di pagamento dell’importo pari a quello della caparra;

c) al contrario, la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non deve essere considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore (non cumulandosi con il valore dell’unica domanda principale): le spese di mediazione vanno, pertanto, assimilate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. contributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 32306 2023

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