Con l’ordinanza 32731/2023, pubblicata il 24 novembre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di sottoscrizione delle clausole vessatorie inserite nei contratti ai fini della loro validità.
Martedi 28 Novembre 2023 |
IL CASO: Un’agenzia pubblicitaria richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società per azioni per il pagamento di una somma quale corrispettivo (capitale ed interessi di mora) derivante da un contratto avente ad oggetto la pubblicizzazione del marchio dell’ingiunta mediante il collocamento di relativa cartellonistica in appositi spazi presenti all’interno di una struttura sportiva.
Avverso il decreto la società ingiunta proponeva opposizione eccependo, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello nel cui circondario aveva la sede legale, trovando applicazione il foro generale delle persone fisiche ex art, 19 c.p.c. e nel merito – che fosse revocato, dichiarato nullo o annullato o dichiarato inefficace il provvedimento monitorio opposto.
Deduceva di non aver mai sottoscritto il contratto essendo la sottoscrizione non intellegibile e identificabile e, in ogni caso, non essendo riconducibile a soggetti aventi il potere di rappresentanza ovvero di spendita del nome della stessa e che nel contratto era contenuta una clausola derogativa del foro competente a decidere sulle controversie nascenti dalla sua esecuzione che non era stata legittimamente approvata, in quanto sottoscritta una sola volta. Inoltre, per lo stesso motivo, deduceva l’illegittimità della clausola relativa alla determinazione degli interessi convenzionali pattuiti.
Il Tribunale, nel confermare la legittimità del decreto ingiuntivo, relativamente alla clausola derogatoria della competenza territoriale e quella sulla misura degli interessi convenzionali pattuiti, riteneva la piena efficacia delle stesse, evidenziando l’irrilevanza dell’assenza della doppia firma in quanto quest’ultima risultava apposta sotto l’analitica indicazione delle clausole vessatorie.
Anche la Corte di Appello dava torto alla società, originaria opponente, confermando la decisione di primo grado.
Pertanto, della questione veniva investita la Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla ingiunta.
Con il ricorso, quest’ultima insisteva nell’eccezione di illegittimità delle clausole ribadendo che la sola sottoscrizione apposta sul contratto non era idonea ai fini della sua validità, essendo necessaria che a tali clausole fosse stata data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali e che fossero state seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Irrilevante, secondo la ricorrente, era la circostanza che la singola clausola fosse evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione fosse stata unica, senza che rilevasse, in senso contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la stampa in caratteri tipografici evidenziati.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale lo accolto con rinvio alla Corte di Appello di provenienza affermando il seguente principio di diritto “la prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati”.
Secondo il consolidato orientamento nomofilattico, hanno osservato gli Ermellini, l’esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. Pertanto, a tal fine non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.